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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Notificazione.

(Cass. Civ., Sez. I, 7 aprile 2005, n. 7319).

In tema di illecito amministrativo, alla luce dell’art. 14 della legge 24 novembre 1981, n. 689, allorquando la contestazione non avvenga nell’immediatezza, la notificazione della violazione può essere eseguita da un soggetto diverso da quello che ha proceduto alla rilevazione dell’infrazione, purchè questi faccia parte della medesima amministrazione che ha accertato la violazione. Da ciò si ricava che non costituisce principio della disciplina della fase di accertamento e di contestazione dell’illecito amministrativo l’identità soggettiva fra chi rileva l’infrazione ed il soggetto o l’organo dell’amministrazione che procede alla formale contestazione; né, in caso di mancata contestazione immediata e di non coincidenza soggettiva, il verbale notificato deve contenere l’indicazione dei nomi dei soggetti che l’infrazione hanno rilevato ma non contestato, unico requisito di legittimità del verbale essendo, dal punto di vista formale, quello della provenienza da organo abilitato e identificato e la sua sottoscrizione.
 

 

 

Giovedì, 07 Aprile 2005
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