Sabato 21 Dicembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
Corte di Cassazione 25/06/2014

Spaccio di stupefacenti: se di lieve entità consegue pena più lieve

(Cass. Pen., sez. IV, 25 giugno 2014, n. 27619)

A seguito dei mutamenti normativi susseguitisi in materia di droga, qualora il reato di spaccio sia considerato di lieve entità, va applicata la legge più favorevole all’imputato, ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., e, di conseguenza, va rideterminata la pena secondo la nuova forbice edittale.

 

E' quanto emerge dalla sentenza 25 giugno 2014, n. 27619 della Quarta Sezione Penale della Corte di Cassazione. La fattispecie della lieve entità del fatto, in tema di lotta agli stupefacenti, è stata recentemente interessata da due importantissimi interventi legislativi: l'art. 2, comma 1, lett. a) del d.l. 23 dicembre 2013, n. 146, convertito con modificazioni dalla legge 22 febbraio 2014, n. 10, sostituisce il vecchio comma 5 con la seguente disposizione: "Salvo che il fatto non costituisca più grave reato, chiunque commette uno dei fatti previsti dal presente articolo che, per i mezzi, la modalità, o le circostanze dell'azione ovvero per la qualità e quantità delle sostanze, è di lieve entità, è punito con le pene della reclusione da uno a cinque anni e della multa da euro 3.000 a 26.000".

 

Successivamente, con il d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge 16 maggio 2014, n. 79, si è modificato il regime sanzionatorio prevedendo la pena della reclusione da sei mesi a quattro anni e della multa da euro 1.032 a euro 10.329, norma più favorevole tra quelle succedutesi nel tempo.

 

Prima delle modifiche legislative in commento, un certo orientamento giurisprudenziale considerava l'ipotesi disciplinata dall'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, quale circostanza attenuante delle ipotesi criminose contemplate dal medesimo art. 73, commi 1 e 4 e non come una autonoma fattispecie di reato (Cass. pen., Sez. Un., 31 maggio 1991, n. 9148; Cass. pen., Sez. Un., 24 giugno 2010, n. 35737).

 

La prima delle modifiche sopra richiamate ha indotto la medesima giurisprudenza di legittmità a considerare l'ipotesi in commento come una figura autonoma di reato, come sostenuto da un altro orientamento sviluppatosi negli ultimi mesi (Cass. pen., Sez. VI, 26 marzo 2014, n. 14288; Cass. pen., Sez. IV, 17 febbraio 2014, n. 7363; Cass. pen., Sez. IV, 5 marzo 2014, n. 10514).

 

Posto che la natura autonoma della fattispecie in questione sottrae la medesima al giudizio di comparazione previsto dall'art. 69 c.p., per l'ipotesi di concorso di circostanze eterogenee, i giudici si domandano quale sia la norma che deve trovare applicazione nel caso in esame, in quanto norma più favorevole.

 

Sebbene il reato ascritto agli imputati sia stato commesso in un momento antecedente all'entrata in vigore dei testi di legge di cui sopra, il fatto che esso sia stato giudicato come fatto di lieve entità, oggetto di disciplina tanto dalla norma vigente al tempo della commissione del reato che di quella recata dalle menzionate disposizioni, espone il medesimo all'applicazione dell'art. 2 c.p.

 

Di conseguenza, con riferimento al caso in esame, ovvero detenzione a fine di spaccio di sostanza stupefacente di tipo cocaina, riconosciuta di lieve entità, commesso sotto la vigenza della legge n. 49/2006, deve ritenersi applicabile, quanto al trattamento sanzionatorio, quale lex mitior retroattivamente applicabile anche ai fatti pregressi non coperti dal giudicato ai sensi dell'art. 2, comma 4, c.p., la norma dell'art. 73, comma 5, d.p.r. 309/1990, nel testo da ultimo sostituito dall'art. 1, comma 24-ter del d.l. 20 marzo 2014, n. 36, convertito con modificazioni dalla legge n. 79/2014, che configura detta ipotesi come figura autonoma di reato, sottraendola al giudizio di bilanciamento con le circostanze aggravanti e fissando una forbice edittale meno severa rispetto a quella tenuta presente dai giudici di merito.

 

(Nota di Simone Marani)

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE IV PENALE

Sentenza 28 maggio - 25 giugno 2014, n. 27619

 

Massima e Testo Integrale

 

da Altalex

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 25 Giugno 2014
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK