TRASPORTO MERCI
UTILIZZAZIONE DI VEICOLI PRESI IN COMODATO D’USO GRATUITO SENZA CONDUCENTE
Ai sensi dell’art. 1803 del codice civile, approvato con R.D. 16 marzo 1942, n. 262, «il comodato è il contratto col quale una parte consegna all’altra una cosa mobile o immobile, affinché se ne serva per un tempo o per un uso determinato, con l’obbligo di restituire la stessa cosa ricevuta. Il comodato è essenzialmente gratuito» e si distingue dalla «locazione» che ai sensi dell’art. 1571 del medesimo codice civile «è il contratto col quale una parte si obbliga a far godere all’altra una cosa mobile o immobile per un dato tempo, verso un determinato corrispettivo».
da il Centauro n. 176