Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale.
In tema di opposizione all’applicazione di sanzioni amministrative, il verbale di accertamento delle violazioni per le quali sia prevista l’irrogazione di una sanzione amministrativa pecuniaria non è, di per sé, lesivo di situazioni giuridiche soggettive della persona cui sia attribuita la violazione, trattandosi di un atto di natura procedimentale cui fa seguito un’attività istruttoria destinata a concludersi, ove l’autorità competente ritenga la sussistenza dell’infrazione contestata, con l’emanazione del provvedimento irrogativo della sanzione, la cui impugnabilità, in sede giurisdizionale, è espressamente riconosciuta dal legislatore. Il riconoscimento della possibilità di proporre opposizione avverso il verbale di accertamento delle violazioni del codice della strada, le quali comportino l’applicazione di sanzioni amministrative pecuniarie, trova il suo presupposto nella circostanza che esso soltanto (a differenza di quanto stabilito dalla disciplina generale delle sanzioni amministrative) è idoneo ad assumere valore ed efficacia di titolo esecutivo, e perciò ad incidere sulla posizione della persona alla quale la violazione sia addebitata. Ma al di fuori di tale ambito, e quando perciò non si tratti di sanzioni amministrative pecuniarie, il verbale di accertamento, ancorché riferito a violazioni del codice della strada, è privo di una siffatta particolare efficacia giuridica, e la tutela delle posizioni lese non può dunque che esplicarsi nei confronti del provvedimento conclusivo con il quale la sanzione è inflitta. (Nella fattispecie la S.C. ha ritenuto inammissibile l’opposizione proposta davanti al giudice di pace avverso un verbale di accertamento della violazione dell’art. 186, secondo comma, del codice della strada per guida in stato di ebbrezza, dato che la prevista sospensione della patente non è sanzione amministrativa pecuniaria).