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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Contestazione – Verbale.

(Cass. Civ., Sez. II, 11 maggio 2005, n. 9860)

L’atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve essere depositato, a pena di inammissibilità, nella cancelleria del giudice nel termine di sessanta giorni dalla notificazione della contravvenzione stessa, e non già nel più breve termine di trenta giorni stabilito dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, atteso che il primo termine meglio si armonizza con le altre previsioni esistenti nell’ordinamento, quali quelle che, nello stesso termine di sessanta giorni, consentono al contravventore sia il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202 c.s.), sia il ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203 cit.), così realizzando l’unica soluzione compatibile col procedimento sanzionatorio previsto dal codice della strada e con le garanzie della difesa, quanto indicato nelle pronunzie Corte cost. n. 255 del 1994, n. 311 del 1994, n. 315 de l1995 e n. 437 del 1995. (Fattispecie anteriore all’art. 204 bis c.s.).

 

 

 

Mercoledì, 11 Maggio 2005
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