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Depenalizzazione – Accertamento delle violazioni amministrative – Verbale – Opposizione.

(Cass. Civ., Sez. I, 13 giugno 2005, n. 12626).

L’atto di opposizione contro il verbale di contravvenzione al codice della strada deve, a pena di inammissibilità, essere depositato nella cancelleria del giudice non già nel termine di trenta giorni stabilito dall’art. 22 della legge n. 689 del 1981, bensì in quello più lungo di sessanta giorni dalla contestazione o dalla notificazione della contravvenzione medesima, atteso che quest’ultimo meglio si armonizza con le altre previsioni dell’ordinamento che, nello stesso termine di sessanta giorni, consentono al contravventore sia il pagamento della sanzione in misura ridotta (art. 202 del codice della strada) sia la proposizione del ricorso amministrativo al Prefetto (art. 203 dello stesso codice). Diversamente, dovrebbe trarsene la possibilità di decadere dall’azione giudiziaria prima ancora del decorso dello spatium deliberandi a tali fini concesso al trasgressore, conseguenza tanto più incongruente ove si consideri che, esperito il rimedio amministrativo, è proponibile in sede giurisdizionale, ex art. 205 c.s., opposizione avverso l’emessa ordinanza-ingiunzione prefettizia.

 

 

 

Lunedì, 13 Giugno 2005
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