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Uccidi un pedone che attraversa con la stampella? Assolto!

Può sembrare una provocazione: una forte provocazione, anche di cattivo gusto.
Ma è così che si sono svolti i fatti che hanno portato alla pronuncia della Cassazione Penale sez. IV 10/7/2014 n. 30461.

 

Il fatto: un pedone attraversa al di fuori delle strisce pedonali, in ora notturna facendo uso di una stampella. L’autobilistica, a sua difesa invoca l’abbagliamento provocato da un veicolo proveniente dalla direzione opposta di marcia, lo investe quando ha già quasi ultimato l’attraversamento e ne provoca la morte.
In primo ed in secondo grado l’automobilista è stato assolto ma la Cassazione, ritenendo che, in merito ai doveri di attenzione del conducente nei riguardi dei pedoni, gravi sul conducente l’obbligo di ispezionare continuamente la strada, mantenendo un costante controllo del veicolo in rapporto alle condizioni della strada stessa e del traffico, e di prevedere tutte le situazioni che secondo la comune esperienza possano costituire intralcio o pericolo per gli utenti della strada (Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30913 del 2010).

 

Nel caso di investimento di un pedone, quindi, al fine di escludere la responsabilità del conducente, è necessario che lo stesso si sia trovato, per motivi estranei ad ogni suo obbligo di diligenza, nella oggettiva impossibilità di avvistare il pedone e di osservarne i movimenti, specie se attuati in modo rapido ed inatteso; occorre, inoltre, che nessuna infrazione, non solo alle norme della circolazione stradale, ma anche a quelle di comune prudenza rilevanti rispetto all’evento, sia riscontrabile nel suo comportamento.
Alla luce di tali osservazioni, ritiene il Collegio che la sentenza impugnata debba essere annullata per non avere la Corte territoriale adeguatamente valutato, pur essendo espressamente posta la questione con l’appello, se alla luce degli evidenziati principi, anche tenuto conto delle modalità dell’attraversamento, potesse essere ritenuto impossibile l’avvistamento del pedone.

 

 

da polizialocale.com


 

Ma il titolo non inganni. Dopo l'assoluzione in primo e secondo grado la Cassazione annulla e... (ASAPS)

 

 

 

Lunedì, 04 Agosto 2014
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