Depenalizzazione – Ordinanza-ingiunzione – Emissione – Termini.
In tema di sanzioni amministrative pecuniarie per violazione di norme del codice della strada, qualora avverso il verbale di accertamento dell’infrazione sia stato proposto ricorso al Prefetto, questi – salvo che non ritenga di pronunziare ordinanza di archiviazione degli atti – deve emettere, ai sensi dell’art. 204 c.s., ordinanza-ingiunzione entro 180 giorni (termine applicabile anteriormente alla vigenza dell’art. 18, comma 3, legge 24 novembre 2000, n. 340) dalla data in cui egli ha ricevuto in trasmissione – dall’ufficio o dal comando accertatore – gli atti previsti dall’art. 203, comma secondo, dello stesso codice, non essendo necessario che entro il medesimo termine ne risulti altresì effettuata la notificazione all’interessato, quest’ultima costituendo attività ulteriore non necessaria ai fini della giuridica esistenza e della validità dell’atto amministrativo (eseguibile finché il procedimento non sia prescritto ex art. 29 legge n. 689 del 1981), bensì posta a tutela dei diritti del destinatario e del relativo tempestivo esercizio.