Patente – Revoca e sospensione – Sanzione amministrativa accessoria della sospensione.
E’ illegittima, e va annullata, la sentenza con la quale in tribunale (condannando, nella specie, l’imputato per guida in stato di intossicazione da stupefacente), disponga la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente con la formula «se già non disposta dalla competente autorità amministrativa», atteso che la competenza ad irrogare la predetta sanzione appartiene all’autorità giudiziaria che non può porre alcuna condizione all’emanazione della decisione.