Auto, paga il bollo chi la usa
Per i veicoli presi in leasing dal 15 agosto 2009 in avanti il soggetto passivo del bollo auto è l’utilizzatore. Non sussite, infatti, alcuna responsabilità solidale della società concedente. A dettare il principio, la Ctp di Milano nella sentenza n. 6785/42/14 (depositata il 15 luglio scorso), vertente su 2503 avvisi di accertamento, e che potrebbe aver messo fine ad un contenzioso, avviato da alcune regioni, che coinvolge le società attive nel campo del leasing automobilistico. Prima del 15 agosto 2009 (data di entrata in vigore della legge 99/2009) l’art. 5, comma 32, del dl n. 953/1982 individuava il soggetto passivo della tassa automobilistica nel proprietario del veicolo. Per i veicoli concessi in leasing era dunque pacifico che il soggetto tenuto al pagamento del bollo auto fosse la società concedente, nella sua veste di proprietaria. L’art. 7, comma 2, della legge 99/2009 ha modificato l’art. 5, stabilendo che al pagamento della tassa siano coloro che, alla scadenza del termine utile per il pagamento, risultano essere «proprietari, usufruttuari, acquirenti con patto di riservato dominio, ovvero utilizzatori a titolo di locazione finanziaria». La modifica ha così ampliato i possibili destinatari dell’obbligo tributario, inserendo quei soggetti titolari di un diritto di godimento implicante l’esercizio delle tipiche facoltà possessorie sul veicolo. L’inclusione degli utilizzatori in leasing tra i destinatari della tassa, anziché chiarire l’ambito soggettivo di applicazione della norma e manlevare le società di leasing da un’operatività quanto mai dispendiosa (ossia gestire ogni anno migliaia di pagamenti, per lo più di piccolo importo), ha dato il via a un contenzioso tra le società di leasing e alcune regioni. Alcune di queste, infatti, continuano a richiedere il pagamento delle tasse scadute dopo il 15 agosto 2009 e non pagate tanto al proprietario del veicolo che all’utilizzatore in leasing, ritenendoli solidalmente obbligati. La Ctp di Milano si è espressa in favore della società di leasing ricorrente. Eccezion fatta per qualche isolato caso favorevole alle regioni, la sentenza di pone così sulla scia di un filone (Ctp di Perugia sentenza n. 175/2/13; Ctp di Milano sentenza n. 521/26/13 seguita da altre 273 identiche sentenze; Ctp di Roma sentenza n. 7929/41/14; Ctp di Milano sentenza n. 6730/42/14; Ctp di Milano sentenza n. 6344/02/14; Ctp di Trento sentenza n. 138/2/14) che pare ormai consolidato. I giudici milanesi sono dunque convinti che a seguito della modifica normativa la soggettività passiva, in ipotesi di veicolo concesso in leasing, ricada esclusivamente sull’utilizzatore.