(Cass. Civ., Sez. II, 8 giugno 2007, n. 13426)
Anche in tema di sentenza resa in sede di opposizione a sanzione amministrativa, la denuncia di un vizio di motivazione (ai sensi dell’art. 360, comma primo, n. 5, c.p.c.) non conferisce al giudice di legittimità il potere di riesaminare autonomamente il merito dell’intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì soltanto quello di controllare, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico-formale, le argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta in via esclusiva l’accertamento dei fatti, all’esito della insindacabile selezione e valutazione delle fonti del proprio convincimento; ne consegue che il suddetto vizio di motivazione deve emergere dall’esame del ragionamento svolto dal giudice di merito, quale risulta dalla sentenza impugnata, e può ritenersi sussistente solo quando, in quel ragionamento, sia rinvenibile traccia evidente del mancato (o insufficiente) esame di punti decisivi della controversia, prospettati dalle parti o rilevabili d’ufficio, ovvero quando esista insanabile contrasto tra le argomentazioni complessivamente adottate, tale da non consentire l’identificazione del procedimento logico-giuridico posto alla base della decisione. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto esente da vizi la sentenza di merito che, in relazione ad un automobilista dotato del permesso di transitare attraverso la zona a traffico limitato al solo scopo di accedere al garage di sua proprietà sito all’interno di essa, aveva ritenuto insussistente alcuna violazione per la condotta dell’automobilista che aveva sostato con la propria vettura nello spazio antistante il garage, con il contrassegno esposto, il tempo sufficiente per prendere le chiavi per aprire).