Patente - Revoca e sospensione - Sospensione.
Il provvedimento del prefetto di sospensione della patente di guida a norma dell’art. 223 cod. strada ha natura cautelare e trova giustificazione nella necessità di impedire nell'immediato, prima ancora che sia accertata la responsabilità penale, che il conducente del veicolo, nei confronti del quale sussistono fondati elementi di un'evidente responsabilità in ordine ad eventi lesivi dell'incolumità altrui, continui una condotta che può arrecare pericolo ad altri. Pertanto è da escludere che esso non possa più essere adottato per il solo mancato rispetto dei termini (non previsti a pena di decadenza) di cui all'art. 223, comma primo (dieci giorni per la trasmissione del rapporto al prefetto e alla direzione generale della M.T.C.) e secondo (quindici giorni per la trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C.) (la cui richiesta deve effettuare "appena ricevuti gli atti") lo stesso giorno in cui è pervenuto il rapporto, o non provveda appena ricevuto detto parere, dovendo, invece, ritenersi che sia gli adempimenti propedutici di cui si è detto, sia l'emissione del provvedimento di sospensione intervengano entro un tempo ragionevole - la cui valutazione in concreto è rimessa al giudice di merito - in considerazione delle finalità cautelari del provvedimento. (La S.C. ha affermato il principio di diritto di cui in massima in sede di composizione di contrasto di giurisprudenza ed ha, in fattispecie in cui il provvedimento di sospensione della patente era stato adottato dal prefetto a. distanza di ben otto mesi dall’incidente, cassato la sentenza di rigetto dell'opposizione perché il giudice di pace non aveva motivato sulla giustificazione del ritardo di cinque mesi nella trasmissione del parere del competente ufficio della direzione generale della M.T.C. e del ritardo di ulteriori due mesi del prefetto per la valutazione dei fatti).