Venerdì 22 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su
News , Articoli 19/08/2014

Rinnovo di validità delle CQC rilasciate per documentazione

di Girolamo Simonato

Come spesso accadde anche in questa estate, che estate non è sotto l’aspetto meteorologico, è giunta una circolare dal Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti, datata 14 agosto 2014 prot. N. 18061/23.18.5 avente come oggetto, “Primo rinnovo di validità delle CQC rilasciate per documentazione”.
Leggendo il provvedimento, lo stesso ci rimanda alla Gazzetta Ufficiale del 25 luglio 2014, dove era stato pubblicato il Decreto 6 agosto 2013 in materia di validità della carta di qualificazione del conducente, che prevedeva che i corsi di rinnovo di validità delle CQC ottenute per documentazione già svolti alla data di entrata in vigore del decreto stesso, erano da "considerare utili a rinnovare la validità della carta di qualificazione del conducente posseduta fino al 9 settembre 2020, se per il trasporto di persone, e fino al 9 settembre 2021, se per il trasporto di cose".
Per i conducenti cui è stata rilasciata la CQC per documentazione, che ancora non hanno svolto il primo corso di formazione periodica, trova applicazione il disposto di cui all’art. 8 paragrafo 2 della direttiva 2003/59/CE, che per una migliore lettura qui riporta:”
Paragrafo 2:
Un primo corso di formazione periodica deve essere frequentato:
- dal titolare del CAP di cui all'articolo 6 nei cinque anni successivi alla data di rilascio del CAP;
- dai conducenti di cui all'articolo 4, nei cinque anni successivi rispettivamente alle date di cui all'articolo 14, paragrafo 2, sulla base di un calendario stabilito dagli Stati membri.


Gli Stati membri possono ridurre o prorogare i termini di cui alle lettere a) e b), in particolare allo scopo di farli coincidere con la data di scadenza della validità della patente di guida o di consentire un'introduzione graduale della formazione periodica.
Tuttavia, tale termine non può essere né inferiore a tre anni né superiore a sette anni.
Paragrafo 3
Il conducente che ha concluso la prima fase di formazione periodica di cui al paragrafo 2 segue una formazione periodica ogni cinque anni prima della scadenza del periodo di validità del documento CAP comprovante la formazione periodica.”, il quale, che prevede la facoltà, per uno Stato membro, di prorogare il termine per svolgere il primo corso di formazione periodica - finalizzato al rinnovo di validità della CQC rilasciate in forza dei diritti acquisiti - fino, al massimo a sette anni.
Di conseguenza:
a) le CQC per il trasporto persone ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2013" sono valide fino al 9 settembre 2015;
b) le CQC per il trasporto di cose ottenute per documentazione e sulle quali la scadenza di validità è indicata "9 settembre 2014" sono valide fino al 9 settembre 2016.


Al conducente titolare di CQC avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2013, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 settembre 2015". Parimenti, al conducente titolare di CQC per il trasporto di cose avente scadenza di validità fissata al 9 settembre 2014, che proceda al rinnovo di validità della patente di guida, ovvero chieda un duplicato della stessa o della CQC, sarà rilasciata una patente CQC in cui, accanto al codice unionale "95", sarà indicata la data di scadenza di validità "9 settembre 2016".
Con successivi provvedimenti di questa Direzione Generale saranno chiariti, sulla base del quadro normativa determinatosi a seguito dell'emanazione del D.D. 10 giugno 2014, ulteriori procedure e termini relative alla scadenza di validità delle CQC.

 

 

 

Martedì, 19 Agosto 2014
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK