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Notizie brevi 20/08/2014

Pirati della strada minorenni, la Cassazione: «Clemenza minima»

Roma - Nessuna comprensione da parte della Cassazione per gli adolescenti che guidano senza patente e che, per di più, vanno a forte velocità procedendo a zig-zag nel traffico cittadino portando anche degli amici a bordo.

La Suprema Corte, infatti, ha respinto la richiesta di essere prosciolto «per l’irrilevanza del fatto» avanzata da un ventenne della Capitale che, quando non aveva ancora compiuto diciotto anni e senza avere alcun titolo per guidare, si era lo stesso cimentato al volante spingendo sull’acceleratore e cercando di superare le altre auto passando sia a destra che a sinistra dei veicoli fino a che la sua gimkana aveva provocato un incidente. Con lui c’erano anche altri tre ragazzi.

Dato che era minorenne all’epoca del fatto, il Tribunale di Roma - come avviene per molti illeciti commessi dai minori - aveva dichiarato il non luogo a procedere nei suoi confronti «per concessione del perdono giudiziale» che estingue il reato. Tuttavia questa misura di clemenza non era bastata al minorenne che aveva fatto ricorso in appello sostenendo di dover essere prosciolto «per l’irrilevanza del fatto» dal momento che la sentenza di non luogo a procedere per via del perdono avrebbe potuto nuocere al suo «processo formativo».

Ma gli ermellini hanno confermato il “no” al proscioglimento trovando corrette le valutazioni della Corte di Appello che ha messo in luce «la pericolosità» della condotta del ragazzo. In particolare i supremi giudici rilevano che «la Polizia Municipale, nell’immediatezza del sinistro nel quale il giovane era rimasto coinvolto, aveva raccolto dichiarazioni da testimoni oculari i quali avevano riferito che il veicolo era condotto dall’imputato a forte velocità, che procedeva a zig-zag tra le autovetture in transito e che a bordo si trovavano altre tre persone, oltre al conducente». 

 

 

da ilsecoloxix.it

 


 

La «Clemenza minima» al giovane non bastava.
La concessione del perdono giudiziale  non era bastata al minorenne che aveva fatto ricorso in appello sostenendo di dover essere prosciolto «per l’irrilevanza del fatto» dal momento che la sentenza di non luogo a procedere per via del perdono avrebbe potuto nuocere al suo «processo formativo».
Ma gli ermellini hanno confermato il “no” al proscioglimento trovando corrette le valutazioni della Corte di Appello che ha messo in luce «la pericolosità» della condotta del ragazzo. Siamo molto d'accordo con la Corte d'Appello e la Cassazione.
(ASAPS)

 

 

 

 

Mercoledì, 20 Agosto 2014
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