Semaforo rosso: per la multa serve la specificità, non la pignoleria
In caso di infrazione stradale, il requisito della specificità dell’atto di accertamento è osservato con l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo del veicolo e della relativa targa e della località in cui si è verificato il fatto. Lo afferma la Cassazione nell’ordinanza 13037/14.
Il caso
Il tribunale di Biella annullava il verbale della polizia municipale di accertamento di violazione dell’art. 146, comma 3, c.d.s. (violazione della segnaletica stradale), in cui era incorso un autista, attraversando un incrocio presidiato da un semaforo rosso.
I giudici ritenevano insufficiente la mera indicazione della via, contenuta nel verbale, per l’identificazione del luogo dell’infrazione. Il comune di Biella ricorreva in Cassazione, sostenendo che si trattava di un caso di contestazione non immediata, per cui era sufficiente l’indicazione di tempo, luogo e fatto, come previsto dall’art. 385 d.P.R. n. 495/1992 (regolamento di esecuzione del c.d.s.).
Analizzando la domanda, la Corte di Cassazione riteneva che la specificità della contestazione, che costituisce il parametro necessario per l’approntamento della difesa del contravventore, non ha caratteristiche diverse a seconda che si tratti di verbalizzazione contestuale o differita.
Nel caso di specie, dal verbale emergevano non soltanto le generiche circostanze di tempo, luogo e fatto (necessarie per la contestazione differita), ma venivano segnalati anche i parametri temporali (giorno e ora), in cui si sarebbe svolta la condotta censurata, specificata ulteriormente mediante il riferimento al semaforo esistente ed alla documentazione fotografica, messa poi a disposizione dell’interessato. Perciò, il requisito della specificità dell’atto di accertamento è osservato con l’indicazione del giorno e dell’ora, della natura della violazione, del tipo del veicolo e della relativa targa e della località in cui si è verificato il fatto.
Non sono, quindi, necessarie altre indicazioni non indispensabili ad assicurare il diritto di difesa dell’incolpato, dovendo la contravvenzione essere contestata in un breve periodo di tempo, entro cui ci sia ancora un collegamento mnemonico con il fatto, in modo tale che il soggetto possa, anche con la semplice indicazione della via, sostenere e provare che la sua vettura non si trovava lì.
La Corte di Cassazione riteneva, alla luce di tali considerazioni, che la semplice omissione del numero civico o dell’intersezione stradale in cui era posto il semaforo non potessero far venir meno la specificità della contestazione. Di conseguenza, accoglieva il ricorso del comune.