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Depenalizzazione - Applicazione delle sanzioni - Cartella esattoriale - Sanzione successivamente annullata - Somme indebitamente corrisposte a seguito di annullamento di cartella esattoriale - Azione di ripetizione - Legittimazione passiva - Concessionario del servizio di riscossione - Esclusione - Ente impositore - Sussistenza.

(Cass. Civ., Sez. III, 28 novembre 2007, n. 24735)

In tema di sanzioni amministrative per infrazioni al codice della strada, il concessionario del servizio di riscossione non è il soggetto nei cui confronti possa richiedersi la ripetizione delle somme inde-bitamente corrisposte in forza di cartella esattoriale per sanzione successivamente annullata, giacché, in siffatta ipotesi, la legittimazione passiva grava sol¬tanto sull'ente impositore, quale unico titolare del diritto di credito oggetto della riscossione. (Nella specie, la S.C. ha cassato l'impugnata sentenza del giudice di pace con cui aveva condannato il concessionario del servizio di riscossione alla restituzione delle somme pagate in virtù di cartella esattoriale fondata su sanzione amministrativa giudizialmente annullata con sentenza passata in giudicato e, decidendo sul ricorso in opposizione ha dichiarato che la domanda non poteva essere proposta nei riguardi del suddetto concessionario per difetto della sua legittimazione passiva).

 

Mercoledì, 28 Novembre 2007
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