Patente - Patente a punti - Mancata comunicazione da parte del proprietario dei dati del conducente al momento dell’infrazione - Illecito previsto dall'art.126 bis, secondo comma, c.s. - Cause di estinzione, di non punibilità, eventuali modifiche legislative dell'illecito amministrativo - Incidenza - Esclusione.
In tema di violazioni alle norme del codice della strada, con riferimento all'illecito previsto dall'articolo 126 bis, secondo comma, nella formulazione risultante dalla sentenza della Corte costituzionale 24 gennaio 2005 n. 27 il fatto si configura quale illecito istantaneo, in quanto il termine di adempimento dell'obbligo, nell'una e nell'altra specifica formulazione, è unico, cioè finale e non iniziale, sì che: una volta decorso, l'obbligato non è più in condizione di tenere utilmente la condotta imposta; - di conseguenza, nella configurazione di detto illecito non possono influire non solo le cause di estinzione o di non punibilità dell'illecito presupposto, successivamente riconosciute dalla competente autorità giudiziaria: ma neppure eventuali modifiche legislative incidenti sulla definizione di quest'ultimo, compresa la stessa abolitio criminis.