ESENZIONI RELATIVE ALL’UTILIZZO DEL CRONOTACHIGRAFO
Il Regolamento CE n. 561/2006 non si applica ai trasporti stradali effettuati a mezzo di:
■ veicoli adibiti al trasporto di passeggeri in servizio regolare di linea, il cui percorso non supera i 50 chilometri;
■ veicoli la cui velocità massima autorizzata non supera i 40 chilometri orari;
■ veicoli di proprietà delle forze armate, della protezione civile, dei vigili del fuoco e delle forze responsabili del mantenimento dell’ordine pubblico o da questi noleggiati senza conducente, nel caso in cui il trasporto venga effettuato nell’ambito delle funzioni proprie di questi servizi e sotto la loro responsabilità;
da il Centauro n. 177