Veicoli - Targhetta del costruttore e numero di identificazione del telaio - Violazione di cui all'art. 74, comma sesto, c.s. - Sanzione - Destinatari - Applicabilità a soggetto diverso da quello che ha posto in essere il comportamento sanzionato - Esclusione - Soggetto autore della circolazione - Esclusione.
Ai sensi del sesto comma dell'art. 74 del D.L. 30 aprile 1992 n. 285, è soggetto a sanzione chiunque materialmente contraffà, asporta, sostituisce, altera, cancella o rende illeggibile la targhetta del costruttore ovvero il numero di identificazione del telaio dei veicoli indicati nel primo comma di detta norma; ne consegue che solo a costoro, e non anche a chi pone in circolazione i detti veicoli con i dati di identificazione del telaio alterati, va applicata la sanzione prevista dall'articolo citato.