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Notizie brevi 15/06/2005

Roma - Autovelox, dietro front!
Multe sempre valide anche senza contestazione immediata, lo ha stabilito la Cassazione. Ora sarà molto più difficile presentare un ricorso per infrazioni ai limiti di velocità anche se non si é subito fermati.

Autovelox, dietro front!
Multe sempre valide anche senza contestazione immediata, lo ha stabilito la Cassazione.

Ora sarà molto più difficile presentare un ricorso per infrazioni ai limiti di velocità anche se non si é subito fermati.

Quello dell’autovelox e della sua utilizzazione sembra un balletto senza fine. Questa volta si torna indietro. Saranno meno contenti gli automobilisti dal piedino pesante e più contente invece le amministrazioni locali che hanno vinto una battaglia, nella guerra dei 30 anni della velocità. Solo la certezza e la chiarezza del sistema sanzionatorio rimangono un po’ spiegazzate.

Infatti siamo di fronte ad una nuova svolta nella gestione degli Autovelox: secondo la Corte di Cassazione, in antitesi con altre precedenti sentenze, (vedi sentenza n. 8837 del 28.4.2005)  non è necessaria la contestazione immediata dell’infrazione. A questo punto pensiamo che si riapra quindi tutto il contenzioso fra automobilisti ed enti pubblici perché di fatto ora è valido qualsiasi verbale di accertamento di un’infrazione rilevata, anche nell’impossibilità della contestazione immediata da parte dell’agente accertatore, se l’apparecchio in uso consente la verifica del superamento del limite di velocità solo dopo il transito del veicolo.

Lo ha stabilito la prima sezione civile della Corte di Cassazione che ha accolto il ricorso del Comando di Polizia municipale dell’Unione dei Comuni della Marrucina contro una sentenza del Giudice di pace che - su ricorso di un automobilista - aveva annullato il verbale di accertamento con il quale, nel 2001, era stata contestata un’infrazione per il superamento del limite di velocità nel centro abitato di Orsogna, (Chieti). Ecco quindi che ora sarà più difficile vincere un ricorso contro una multa.

Secondo la Suprema Corte, in base all’art. 384 del regolamento di esecuzione del codice della strada, "deve considerarsi impossibile la rilevazione immediata nei casi in cui l’apparecchiatura consenta la determinazione dell’illecito in tempo successivo, ovvero dopo che il veicolo oggetto del rilievo sia già a distanza dal posto di accertamento, o comunque nella impossibilità di essere fermato". Ne deriverebbe "che, ove l’apparecchiatura non consenta la determinazione dell’illecito se non dopo il transito del veicolo, è sempre consentita la contestazione successiva, mentre solo ove l’apparecchiatura permetta l’accertamento dell’illecito prima del transito del veicolo la contestazione deve essere immediata, ma sempre che - prosegue la sentenza - dal fermo del veicolo non derivino situazioni di pericolo e che il servizio sia organizzato in modo da consentirla, nei limiti delle disponibilità di personale dell’Amministrazione e senza che sulle modalità di organizzazione sia possibile alcun sindacato giurisdizionale".

Quindi in buona sostanza sono valide tutte le rilevazioni accertate con l’autovelox in genere, anche senza fermo del veicolo e non con il telelaser che si avvale invece del sistema di puntamento frontale, che consente di fermare il mezzo e identificare il conducente, salvo che, come potrebbe essere nel caso in particolare  della rete autostradale o delle superstrade, possano derivare situazioni di oggettivo pericolo per l’utente controllato, per gli altri automobilisti in transito e per lo stesso organo di polizia controllore.

La sentenza ha poi ribadito il concetto di insindacabilità giurisdizionale delle modalità di organizzazione del servizio

Secondo quanto si è appreso la sentenza del Giudice di pace (sulla base della quale ha fatto ricorso in Cassazione l’Unione dei Comuni di Marrucina) al contrario, avrebbe  censurato l’organizzazione del servizio di vigilanza da parte della Polizia municipale. La Cassazione ha deciso nel merito il ricorso, stabilendo la legittimità della sanzione amministrativa, rigettando l’opposizione a suo tempo presentata al Giudice di pace. Dolori anche per l’opponente che è stato condannato alle spese di giudizio e a fronte dell’importo iniziale di 130 euro della contravvenzione dovrà ora pagare circa 570 euro.

Ogni tanto anche il sistema della sicurezza prevale su alcune logiche che ultimamente sembravano voler svuotare di efficacia effettiva il sistema dei controlli della velocità. Sistema che andrà pur corretto, verificato e non utilizzato con dominanti logiche di cassa,  ma che, non va dimenticato,  rimane essenziale per la sicurezza stradale.

 

Link all’articolo del "Corriere della Sera" del 15/06/2005

 


 

 

 



 

 

 
Mercoledì, 15 Giugno 2005
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