Segnali stradali di pericolo vanno ripetuti prima di ogni intersezione
Qualora vi sia un’ipotesi di pericolo per la circolazione stradale, l’Anas deve collocare idonei segnali prima di ogni nuovo incrocio. E’ quanto disposto dalla Corte di Cassazione nella sentenza 28 luglio 2014, n. 17039.
Nel caso in esame, un agente della polizia stradale alla guida di un’autovettura della polizia, mentre percorreva la strada statale 106 Ionica era entrato in collisione mortale con un autobus proveniente dall'opposto senso di marcia. I genitori e la sorella dell’agente avevano convenuto in giudizio l’ANAS, la proprietà dell’autobus e l’assicurazione di quest’ultimo, sostenendo che l’incidente fosse stato causato sia dall’eccessiva velocità dell’autobus, sia dalla negligenza dell’ANAS che non aveva segnalato, con appositi cartelli stradali, l’esistenza di lavori in corso per il rifacimento della carreggiata e l’ impossibilità di eseguire manovre di sorpasso.
Il Tribunale di prime cure ha rigettato la domanda formulata nei confronti dell'Anas, e successivamente, anche la Corte di appello ha confermato tale decisione. I genitori e la sorella dell’agente hanno quindi presentato ricorso davanti alla Corte di Cassazione ritenendo violati, in particolare, gli artt. 2050 e 2051 c.c., in quanto la Corte territoriale aveva escluso la responsabilità dell'Anas nella produzione dell'evento mortale, non tenendo conto né della presunzione di responsabilità che grava sull’ente pubblico proprietario e custode della strada, nè dell’inversione dell'onere della prova.
La Cassazione ha ribadito che è oggettiva la responsabilità del custode per i danni cagionati da cose in custodia, ex art. 2051 cod. civ., in quanto per una sua configurazione basta la dimostrazione, da parte dell'attore, del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia. Spetta dunque al custode, per escludere la propria responsabilità, dimostrare il verificarsi del caso fortuito, cioè un fattore estraneo imprevedibile ed eccezionale, idoneo ad interrompere il nesso causale.
Per quanto concerne l'obbligo di custodia connesso all'esistenza di un cantiere stradale, la Cassazione ha affermato la persistenza dell'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che lo stesso è tenuto ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice.
Inoltre, la Suprema Corte ha evidenziato che, in ipotesi di pericolo, i cartelli relativi alle norme di guida da tenersi, devono ripetersi ad ogni nuova inserzione stradale. Infatti, chi guida deve avere precise segnalazioni sulla condotta da tenere soprattutto se sussiste una situazione di pericolo, come nella vicenda esaminata, in cui non vi era alcun elemento idoneo a far ritenere che l’agente della polizia stradale, sulla scorta dei cartelli stradali presenti, fosse tenuto a presumere che sulla strada statale in cui si era immesso, vi fossero lavori in corso, che era stato istituito un doppio senso di circolazione su una sola carreggiata, e che tale strada, in precedenza a quattro corsie, era stata ridotta a solo, una per ogni senso di marcia.
Tra l’altro, in un caso di elevato pericolo, tale situazione dovrebbe essere indicata anche mediante l’installazione di coni o delineatori flessibili, al fine di rendere palese la non percorribilità della corsia chiusa.
Invece, la Corte d’appello ha ritenuto che la condotta di guida dell’agente di polizia fosse la causa esclusiva dell’incidente mortale, giudicando idonee le segnalazioni installate dell'Anas e non considerando il fatto che non era stato accertato che il segnale di doppio senso di circolazione fosse stato posto a monte dell'inserzione della strada complanare nella statale, o che non vi fossero altri strumenti di segnalazione. Per le suesposte considerazioni, la Cassazione ha ritenuto insufficiente la valutazione effettuata dai giudici di merito, per cui la sentenza impugnata è stata cassata con rinvio alla Corte d'appello in diversa composizione.
(Nota di Maria Elena Bagnato)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III CIVILE
Sentenza 23 aprile – 28 luglio 2014, n. 17039
Presidente Amatucci– Relatore Armano
Svolgimento del processo
P.A. , D.G.D. e Pr.Al. , rispettivamente genitori e sorella di P.L. , hanno citato in giudizio davanti al Tribunale di Matera V.O. , la società Axa assicurazioni S.p.A. e l'Anas, chiedendone la condanna solidale al risarcimento dei danni subiti in conseguenza del sinistro verificatosi il 1 dicembre 1994, nel quale aveva trovato la morte il loro congiunto P.L. .
Gli attori esponevano che P.L. , agente della polizia di strada, mentre percorreva, alla guida di una autovettura della polizia, la strada di collegamento statale 106 Ionica, era entrato in collisione frontale con un autobus di proprietà V. , che proveniva dall'opposto senso di marcia, assicurato con la Axa assicurazioni; assumevano che l'incidente si era verificato sia per l'eccessiva velocità dell'autobus, sia perché l'Anas non aveva collocato segnali idonei a richiamare l'attenzione dei guidatori sull'esistenza di lavori in corso per il rifacimento della carreggiata e sull'impossibilità di eseguire manovre di sorpasso; che l'incidente si era verificato qualche decina di metri dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a doppia carreggiata, oggetto di allargamento. Nella resistenza dei convenuti, che eccepivano la responsabilità esclusiva del P. per aver compiuto una pericolosa manovra di sorpasso ad alta velocità, invadendo la corsia di marcia del dell'autobus., il Tribunale di Matera ha rigettato la domanda formulata nei confronti dell'Anas ed accolto per quanto di ragione la domanda proposta nei confronti dei convenuti V. ed Axa, dichiarando che il sinistro era da ascriversi per il 98% a colpa di P.L. e per il 2% a colpa del V. , con condanna degli stessi al pagamento della complessiva somma di Euro 3.635,17 oltre accessori; ha dichiarato improponibile ex l'articolo 22 della: legge 990/69 la domanda formulata da Pr.Al. nei confronti della Axa e del V. .
La Corte di appello di Potenza, con sentenza depositata il 13-7-2007, ha confermato la decisione di primo grado in relazione all'accertamento della misura della responsabilità, accogliendo l'appello dei congiunti di P.L. solo limitatamente al quantum del danno non patrimoniale, riliquidato in Euro 3.144,68 per ognuno degli appellanti.
Propongono ricorso P.A. e D.G.D. , illustrato da successiva memoria.
Resiste l’Anas.
Non presentano difese gli altri intimati.
Motivi della decisione
1. Col primo motivo di ricorso si denunzia violazione dell'articolo 2050 e/o 2051 c.c. e dell'articolo 2697 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c..
I ricorrenti deducono che il motivo è volto esclusivamente a censurare la statuizione di rigetto della domanda formulata nei confronti dell’Anas, non investendo in alcun modo l'attribuzione della responsabilità nella misura del 2% a carico del proprietario dell'autobus.
Sostengono che erroneamente la Corte di appello ha escluso la responsabilità dell'Anas nella produzione dell'evento mortale, non tenendo conto della presunzione che grava in capo al proprietario, e custode della strada e della relativa inversione dell'onere della prova.
2. Con il secondo motivo di ricorso si denunzia insufficiente e contraddittoria motivazione su un fatto controverso decisivo ai fini della decisione.
Il ricorrente denunzia contraddittorietà ed illogicità della motivazione della sentenza, laddove la Corte di merito ha ritenuto che il P. al momento dell'incidente era consapevole di circolare su un tratto di strada interessato da lavori a due corsie, una per ogni senso di marcia, facendo derivare tale presunzione dalla circostanza che la complanare percorsa Ih precedenza dal P. era a due corsie di marcia divise da una linea continua di mezzeria che segnalava il divieto di sorpasso.
3. Con il terzo motivo si denunzia violazione dell'articolo 84, 5 comma del regolamento di esecuzione del codice della strada e violazione degli articoli 2050 del 2051 c.c. in relazione all'articolo 360 numero 3 c.p.c.. Assumono i ricorrenti che l'Anas ha violato la previsione dall'articolo 84 del regolamento di esecuzione del codice della strada, che prevede che se è utilizzato un segnale per indicare un pericolo su un tratto di strada di lunghezza definita e se in tale tratto di strada vi sono inserzioni, il segnale di pencolo deve essere ripetuto dopo ogni inserzione.
4. Con il quarto motivo si denunzia violazione dell'articolo 2.1 del Codice della strada e degli articoli 31, 34 e 84 comma 5 del regolamento di esecuzione del codice della strada.
I ricorrenti ripropongono la censura formulata con l'atto di appello per aver i giudici di merito omesso di rilevare la violazione dell'obbligo di apposizione di birilli o coni delineatori sulla mezzeria tra le due corsie transitabili della statale, onde scongiurare totalmente il rischio che le opposte traiettorie degli autoveicoli potessero accidentalmente interferire fra di loro.
5.1 quattro motivi si esaminano congiuntamente per la stretta connessione logico - giuridica che li lega in quanto censurano, sotto vari profili, la statuizione della Corte di appello che, nel rapporto fra. P.L. e l'Anas, ha ritenuto efficacia causale esclusiva alla condotta di quest'ultimo nel verificarsi dello scontro, omettendo ogni vantazione in relazione all'apporto causale delle condizioni della strada e delle insufficienti segnalazioni di sicurezza adottate dall'Anas.
6. I motivi sono fondati.
La Corte d'appello ha descritto il fatto storico esponendo che P.L. viaggiava alla guida di una vettura della polizia sulla strada statale ionica 106, in direzione Reggio Calabria, e che la strada era interessata dai lavori in corso, per l'allargamento della carreggiata, bitumatura e rifacimento della sede stradale; giunta alla progressiva chilometrica 425 + 900 del Comune di Policoro, l'auto della polizia di Stato è entrata in collisione frontale con l'autobus Fiat Iveco di proprietà di V.O. ; l'incidente si verificava qualche decina di metri dopo la confluenza della complanare nel tratto di strada statale a doppia carreggiata oggetto di allargamento; la circolazione nel tratto di strada in parola si svolgeva a doppio senso di marcia esclusivamente nella carreggiata di destra direzione - Reggio Calabria - essendo quella di sinistra - direzione Taranto - chiusaci traffico.
7. Valutando il motivo di appello con cui gli attuali ricorrenti hanno censurato la ripartizione delle responsabilità fra P.L. e l'Anas, in considerazione del concorso colposo di quest'ultima sensi dell'articolo 2051 c.c., e la incidenza causale della carente segnalazione da parte dell'Anas nelle scelte di guida effettuate dal P. prima dell'incidente, la Corte d'appello ha affermato di condividere l'orientamento del, tribunale che ha rigettato la domanda rivolta nei confronti dell'Anas, sul rilievo che era stata ampiamente provata la presenza di cartelli relativi al divieto di sorpasso ed al limite di velocità; che i carabinieri, all'atto del sopralluogo, avevano constatato il buono stato di manutenzione dell'asfalto, la presenza della striscia continua per segnalare il tratto rettilineo a doppio senso di circolazione e la segnaletica verticale indicante sia il divieto di sorpasso, sia il limite di velocità di 40 km/h, limite che era stato superato dal P. , il quale viaggiava a 115 km/h.
8.La Corte di merito ha affermato che dalla documentazione fotografica in atti emerge che il P. , all'atto di immettersi sulla strada statale (OMISSIS) , con direzione (OMISSIS) , proveniva da una strada complanare a quella statale. Ritiene decisiva la considerazione che detta complanare era a sua volta a doppio senso di circolazione ed aveva anch'essa una striscia continua di mezzeria ad indicare che era vietata l'intrusione nell'opposta corsia.
9. La Corte ha concluso che,non potendo escludersi che il segnale di doppio senso di circolazione,ove anch'esso occorresse, fosse stato posto a monte dell'inserzione della strada complanare della strada statale, deve affermarsi che il P. aveva avuto, mentre percorreva già la complanare, perfetta consapevolezza che si sarebbe immesso su un tratto di strada interessato dai lavori,che detto percorso (anche per questo) era due corsie, una per ogni senso di marcia, e che non solo occorreva mantenere una velocità particolarmente moderata,ma anche che non era consentito eseguire manovre di sorpasso di guisa. Di conseguenza la Corte di merito ha ribadito che nessun contributo causale alla verificazione del sinistro può essere ascritto all'ente pubblico.
10. La giurisprudenza di questa Corte di legittimità ha ribadito che la responsabilità per i danni cagionati da cose in custodia, prevista dall'art. 2051 cod. civ., ha carattere oggettivo, essendo sufficiente, per la sua configurazione, la dimostrazione da parte dell'attore del verificarsi dell'evento dannoso e del suo rapporto di causalità con il bene in custodia:
una volta provate queste circostanze, il custode, per escludere la propria responsabilità, ha l'onere di provare il caso fortuito, ossia l'esistenza di un fattore estraneo che, per il suo carattere di imprevedibilità e di eccezionalità, sia idoneo ad interrompere il nesso causale (così, più di repente, le sentenze 19 maggio 2011, n. 11016, e 5 febbraio 2013, n. 2660).
11. D'altra parte, il rapporto di custodia è stato identificato come una relazione di fatto tra il soggetto e la cosa che sia tale da consentirne il “potere di governo”, ossia la possibilità di esercitare un controllo tale da eliminare le situazioni di pericolo insorte e da escludere i terzi dal contatto con la cosa (Cass. sentenza 12 luglio 2006, n. 15779), ove essa sia fonte di pericolo.
12. Nonostante il carattere oggettivo di tale responsabilità, la quale è esclusa soltanto dalla prova del caso fortuito, la giurisprudenza di questa Corte ha riconosciuto che il comportamento colposo del danneggiato può – secondo un ordine crescente di gravità - atteggiarsi come concorso causale colposo, valutabile ai sensi dell'art. 1227, primo comma, cod. civ., ovvero addirittura giungere ad escludere del tutto la responsabilità dei custode (v. sentenza n. 15779 del 2006 cit.). Si è detto, infatti, che il dovere di segnalare il pericolo, che costituisce normale obbligo gravante sul custode, si arresta in presenza di un uso improprio, anomalo e del tutto imprevedibile della cosa, la cui pericolosità sia talmente evidente da integrare essa stessa gli estremi del caso fortuito (v. la sentenza 19 febbraio 2008, n. 4279, nonché la sentenza 4 dicembre 2012, n. 21727).
13. In relazione al problema specifico dell'obbligo di custodia connesso all'esistenza di un cantiere stradale, la Corte ha affermato che in caso di perdurante apertura al pubblico traffico di un'area interessata da lavori in corso, permane l'obbligo di custodia dell'ente pubblico proprietario del tratto stradale, con la conseguenza che è tale ente ad essere tenuto, in via esclusiva, ad apporre adeguata segnaletica stradale, trattandosi di adempimento non riconducibile agli obblighi dell'impresa appaltatrice, in assenza di prova che il comune abbia, nell'ambito del contratto di appalto, trasferito all'impresa l'obbligo di una corretta ed efficace installazione della segnaletica in questione. (Nella specie, in un sinistro stradale mortale, nel quale una delle auto aveva imboccato un tratto di strada con divieto d'accesso non idoneamente segnalato, intercettando così l'altro mezzo coinvolto nello scontro, la S.C. ha riconosciuto la responsabilità ex art. 2051 cod. civ. del Comune per non aver provveduto alla segnalazione adeguata della non percorribilità del tratto in questione. Cass., Sentenza n. 19129 del 20/09/2011).
14. Come denunciato dai ricorrenti, la motivazione sul punto della Corte d'appello è illogica contraddittoria ed assunta in violazione delle leggi e dei regolamenti.
I giudici di merito hanno ritenuto che la condotta di guida del P. , che aveva invaso l'opposta corsia di marcia a velocità elevatissima, andando a scontrarsi con ti camion che procedeva nella propria corsia di marcia, fosse da sola idonea a determinare lo scontro ed a superare la1 presunzione di responsabilità gravante sul custode.
15. Hanno affermato che il P. , provenendo da una strada complanare a due corsie di marcia, separate da una linea continua, immessosi in una strada statale a quattro corsie di marcia, per il solo fatto che la complanare era a due corsie di marcia con una striscia continua, era avvertito che anche la strada statale nella quale si era immesso era a due corsie di marcia con lo stesso divieto di sorpasso, in quanto interessata da lavori in corso.
16. Tale motivazione è del tutto illogica e contrastante anche con le norme vigenti in materia di sicurezza stradale, che prevedono che i cartelli relativi alle norme di guida da tenersi in ipotesi di pericolo, devono ripetersi ad ogni nuova inserzione stradale.
Il guidatore non deve presumere, ma deve avere chiare indicazioni sulla condotta di guida da seguire soprattutto quando la situazione è particolarmente pericolosa, come nel caso in cui da una strada complanare a sole due corsie di marcia ci si mette in una strada più grande, a quattro corsie di marcia, che a causa dei lavori che interessano una parte della carreggiata, si è di fatto ridotta a sole due corsie di marcia.
17. Non vi è alcun elemento idoneo a far ritenere che il P. , dalle indicazioni stradali presenti sulla complanare fosse tenuto a presumere che la strada statale in cui si era immesso fosse interessata da lavori in corso e che per tale motivo era stata ridotta a sole due corsie, una per ogni senso di marcia.
Il sillogismo utilizzato dalla Corte di merito è contrario alla logica, perché il presupposto da cui parte non giustifica in alcun modo la conclusione a cui giunge.
18. Inoltre, in ipotesi di istituzione provvisoria di un doppio senso di circolazione su una sola carreggiata in strada in precedenza a doppia carreggiata, situazione ad elevatissimo rischio, tale situazione deve essere evidenziata da coni o delineatori flessibili, onde rendere percepibile la non percorribilità della corsia preclusa.
19. In una situazione dei luoghi caratterizzata da particolare pericolo per la circolazione, la motivazione della sentenza che ritiene irrilevante la circostanza che non è stato accertato che il segnale di doppio senso di circolazione fosse stato posto a monte dell'inserzione della strada complanare nella strada statale e che non ha fatto alcun riferimento alla presenza di coni o delineatori, risulta insufficiente a giustificare la valutazione effettuata che pone a carico del P. una condotta causale efficiente esclusiva nella causazione dello scontro mortale, ritenendo idonei i cartelli e le segnalazioni istallate dall'Anas.
20. La sentenza va cassata con rinvio alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione che si atterrà ai principi sopra espressi e provvederà anche alla liquidazione delle spese di cassazione.
P.Q.M.
La Corte accoglie il ricorso; cassa e rinvia alla Corte d'appello di Potenza in diversa composizione che provvederà anche alle spese del giudizio di cassazione.
da Altalex