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Alcol, no all'accertamento sintomatico
Un orientamento nuovo della corte suprema: solo l’etilometro può dire se il guidatore è ubriaco. Non basta valutare i sintomi dell’automobilista

GUIDATORE ASSOLTO - Non vale la multa per guida in stato d’ebbrezza accertata senza l’etilometro o le analisi ospedaliere: sono insufficienti i sintomi del guidatore. Questo dice, in estrema sintesi, la Cassazione, con la sentenza numero 36889 del 4 settembre 2014. Così, è stato assolto il guidatore (condannato fra l’altro a otto mesi di arresto) che, secondo la polizia, pronunciava frasi sconnesse dopo un incidente stradale. Un orientamento nuovo della corte suprema. Il tutto, contro le conclusioni del sostituto procuratore generale.


 
LO SPARTIACQUE DEL 2007
- Stando alla Cassazione, prima della legge 160/07 era giurisprudenza consolidata che lo stato di ebbrezza alla guida si potesse desumere da elementi sintomatici, significativi oltre ogni ragionevole dubbio: l’alito alcolico, l’andatura barcollante, la condotta del veicolo. Dal 2007, invece, il codice della strada definisce tre fasce: mezzo grammo di alcol per litro di sangue; 0,8 grammi; e 1,5 grammi. Quindi, l’accertamento preciso va fatto con l’etilometro, per rispettare il principio di legalità. Per ricordare solo alcuni elementi delle multe (molto articolate), la sanzione è di 527 euro qualora sia stato accertato un valore superiore a 0,5 e non superiore a 0,8 grammi per litro. Sale a 800 euro per un valore superiore a 0,8 e non superiore a 1,5 grammi. Infine, ammenda di 1.500 euro e arresto da sei mesi a un anno per un valore superiore a 1,5 grammi per litro. Per chi ha la patente da meno di tre anni (neopatentato), c’è la tolleranza zero: bevendo prima di guidare, multa di 163 euro entro il mezzo grammo.

 


da alvolante.it



Ecco un nuovo orientamento di cui le forze di polizia dovranno tenere ben conto. (ASAPS)

 

 

 

 


 

Lunedì, 08 Settembre 2014
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