Carta di circolazione - Mancanza - Responsabilità del proprietario.
In caso di circolazione di veicolo senza la carta di circolazione, ai sensi dell'art. 93 C.S. la responsabilità, per l'infrazione amministrativa, del proprietario del mezzo non ha natura solidale in quanto consegue alla violazione di un'autonoma obbligazione, collegata ad una condotta omissiva, consistente nel non avere impedito, per dolo o colpa, il fatto.
La natura esclusivamente personale della responsabilità per le violazioni amministrative, così come emerge dal sistema della legge n. 689/81, porta ad escludere che possa essere riconosciuta responsabile della predetta infrazione la persona giuridica proprietaria del mezzo.