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Ministero Giustizia
Spese del processo penale: le nuove disposizioni sul recupero

(10.06.2014, n. 124 , G.U. 27.08.2014)

In tema di recupero delle spese del processo penale è stato pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale 27 agosto 2014, n. 198 il D.M. Giustizia 10 giugno 2014, n. 124 per le spese, anticipate dall’erario, relative ai processi penali ove la sentenza di condanna sia divenuta definitiva.

 

Già in data 4 ottobre 2013 il Regolamento del Ministero della Giustizia recante titolo “Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale”, ha disciplinato il recupero delle spese anticipate dall'erario nel processo penale ad esempio per una consulenza tecnica d'ufficio o per la demolizione di manufatti abusivi, ecc..

 

Gli importi sono predeterminati dall’Allegato A del citato decreto ministeriale; tali spese saranno poste a carico dell'imputato e in caso di pluralità di condannati non vi sarà vincolo di solidarietà e il recupero delle spese.

 

Nell’articolo 3 di tale nuova disposizione del 2014 si precisa che il precedente decreto ministeriale n. 111/2013 continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali ove la sentenza di condanna sia divenuta definitiva dopo l’entrata in vigore del citato decreto e fino all’entrata in vigore del regolamento stesso.

 

Come noto, nel giudizio penale opera il principio per cui le spese del processo penale sono anticipate dell’Erario.

 

Nel decreto in commento, all’articolo 1, viene precisato che le spese del processo penale anticipate dall’erario sono recuperate nella misura fissa stabilita nella tabella A allegata al regolamento del giugno 2014, parte integrante dello stesso, nei confronti di ogni condannato, senza il vincolo della solidarietà.


(Nota di Manuela Rinaldi)

 

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, DECRETO 10 giugno 2014, n. 124

Regolamento recante disposizioni in materia di recupero delle spese del processo penale. (14G00136)

(GU n. 198 del 27-8-2014)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA



di concerto con



IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

 

Visto l'articolo 205 testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, come modificato dal comma 3, lett. e), dell'articolo 67 della legge 18 giugno 2009, n. 69, ed in particolare i commi 1 e 2 secondo i quali la misura del recupero delle spese del processo penale anticipate dall'erario e' stabilita con decreto del Ministro della giustizia, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze;

 

Visto il decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013;

 

Udito il parere del Consiglio di Stato, espresso dalla Sezione consultiva per gli atti normativi nell'adunanza del 23 gennaio 2014;

 

Visto l'articolo 17, commi 3 e 4, della legge 23 agosto 1988, n. 400;

 

Vista la comunicazione alla Presidenza del Consiglio dei ministri in data 10 aprile 2014;

 

Adotta

 

il seguente regolamento:



Art. 1



Recupero forfettizzato

 

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario, diverse da quelle indicate nell'articolo 2 o in altra disposizione di legge o del testo unico in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica del 30 maggio 2002, n. 115, sono recuperate, nella misura fissa stabilita nella «Tabella A» allegata al presente regolamento, che ne costituisce parte integrante, nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta'.

 

Art. 2



Recupero per intero e per quota

 

1. Le spese del processo penale anticipate dall'erario per la consulenza tecnica e per la perizia, per la pubblicazione della sentenza penale di condanna e per la demolizione di opere abusive e la riduzione in pristino dei luoghi, di cui all'articolo 205, comma 2, ultimo periodo, testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, sono recuperate dal condannato nella loro interezza.
In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

2. Fino all'emanazione del decreto ministeriale previsto dallo stesso articolo 205, comma 2-bis, il recupero delle spese relative alle prestazioni previste dall'articolo 96 decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, e di quelle funzionali all'utilizzo delle prestazioni medesime e' operato nella loro interezza. In caso di pluralita' di condannati, il recupero delle spese e' operato nei confronti di ciascun condannato, senza vincolo di solidarieta', in parti uguali.

 

Art. 3



Disposizioni finali

 

1. Le disposizioni di cui agli articoli 1 e 2, comma 1, del presente decreto si applicano per il recupero delle spese anticipate dall'erario relative a processi penali nei quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, ferme restando le disposizioni degli articoli 1 e 2 del regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva dopo l'entrata in vigore del predetto decreto ministeriale n. 111 e fino all'entrata in vigore del presente regolamento.

 

2. Il regolamento adottato con decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 4 ottobre 2013, e' abrogato, salva restando la disposizione transitoria dell'articolo 3, comma 1, dello stesso decreto ministeriale n. 111, che continua ad applicarsi limitatamente ai processi penali per i quali la sentenza di condanna e' divenuta definitiva prima del citato decreto ministeriale 8 agosto 2013, n. 111.

 

Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sara' inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare.

 

Dato a Roma, addi' 10 giugno 2014.
 

Il Ministro della giustizia: Orlando
 

Il Ministro dell'economia e delle finanze: Padoan
 

Visto, il Guardasigilli: Orlando.

 

Registrato alla Corte dei conti l'11 agosto 2014.

Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esterni, reg.ne - succ. n. 2324.

 


 

Tabella A



Definizioni del processo in primo grado

 

1) Definizione del processo in fase di indagini preliminari - art. 447 codice di procedura penale:

 

a) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;

 

2) Definizione del processo in udienza preliminare:

 

a) sentenza di condanna emessa in esito a giudizio abbreviato - Importo: 150 euro;

 

b) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale) - Importo: 60 euro;

 

3) Definizione del processo in giudizio:

 

a) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di decreto che dispone il giudizio - Importo: 180 euro;

 

b) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di citazione diretta a giudizio e di decreto di giudizio immediato
- Importo: 150 euro;

 

c) sentenza di condanna in giudizio ordinario a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 150 euro;

 

d) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di giudizio direttissimo - Importo: 80 euro;

 

e) sentenza di condanna in giudizio abbreviato a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 150 euro;

 

f) sentenza di applicazione della pena su richiesta delle parti, nei casi in cui comporti condanna al pagamento delle spese del procedimento (art. 445 codice di procedura penale), emessa a seguito di citazione diretta a giudizio - Importo: 60 euro;

 

g) sentenza di condanna emessa nel giudizio dinnanzi al giudice di pace - Importo: 150 euro;

 

h) sentenza di condanna in Corte d'assise - Importo: maggiorazione di 30 euro;

 

4) Definizione del processo mediante remissione di querela:

 

a) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nel corso del giudizio di primo grado - Importo: 60 euro;

 

b) sentenza che dichiara l'improcedibilita' per remissione di querela nei successivi gradi di giudizio - Importo: 80 euro;

 

5) Definizione del processo mediante oblazione:

 

a) sentenza che dichiara l'estinzione del reato a seguito di domanda di oblazione proposta nel corso delle indagini preliminari e in ogni altro caso - Importo: 80 euro.

 

Giudizi di impugnazione

 

1) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito di tutti i giudizi di appello, sia con dibattimento che in camera di consiglio, e ordinanze emesse in esito al giudizio di riesame - Importo: 60 euro;

 

2) sentenze in Corte d'assise d'appello - Importo: maggiorazione di 30 euro;

 

3) sentenze e ordinanze, che comportano il pagamento delle spese del procedimento, emesse all'esito del giudizio di cassazione, sia con dibattimento che in camera di consiglio - Importo: 60 euro.

 

Altri procedimenti

 

Importo: 60 euro.

 

 

 

da Altalex

 

 

 

 

 

 

Mercoledì, 10 Settembre 2014
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