CIRCOLAZIONE STRADALE - COMPETIZIONI SPORTIVE - DIVIETO DI GAREGGIARE IN VELOCITA' - CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE - REATO DI CUI ALL'ART. 9-TER COD. STRADA - INTEGRAZIONE - ILLECITO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ART. 141, COMMA 9, COD. STRADA - CONFIGURABILITA' – ESCLUSIONE
Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE PENALE
Sez. IV, 28 aprile 2014, n. 17811
CIRCOLAZIONE STRADALE - COMPETIZIONI SPORTIVE - DIVIETO DI GAREGGIARE IN VELOCITA' - CONDUCENTI DI VEICOLI A MOTORE - REATO DI CUI ALL'ART. 9-TER COD. STRADA - INTEGRAZIONE - ILLECITO AMMINISTRATIVO DI CUI ALL'ART. 141, COMMA 9, COD. STRADA - CONFIGURABILITA' – ESCLUSIONE.
ll divieto di gareggiare in velocità qualora riguardi conducenti di veicoli a motore integra il reato previsto dall’art. 9-ter cod. strada e non l’illecito amministrativo previsto dall’art. 141, comma 9, cod. strada. (Cass. Pena, sez. IV, 28 aprile 2014, n. 17811) Art. 9-ter cs.
RITENUTO IN FATTO
1. Il 5/11/2013 la Corte di Appello di Milano, in parziale riforma della sentenza emessa il 22/11/2010 dal Tribunale di Milano, ha applicato nei confronti dell’appellante il beneficio delle non menzione della condanna, confermando nel resto la condanna a 4 mesi di reclusione ed euro 4,000,00 di mula, con pena sospesa e sospensione della patente di guida per anni 1, pronunciata nei confronti di P.A., imputato del reato di cui all’art. 9 ter, comma 1, d.P.R. 30 aprile 19992, n. 285 perché, in concorso con altro imputato per il quale si è proceduto separatamente, a bordo delle rispettive auto, alle ore 4:45 circa del 7/10/2006. Organizzava o comunque partecipava ad una gara di velocità non autorizzata. …
> Leggi il testo integrale della sentenza
Fonte: cortedicassazione.it