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Corte di Cassazione 11/09/2014

Alcolici a minorenne? Ne risponde anche il barista

(Cass. Pen., sez. V, 13 giungo 2014, n. 25443)

In caso di somministrazione di alcolici a un minorenne anche il barista risponde della contravvenzione ex art. 689 c.p., in concorso con il titolare della licenza. E' quanto emerge dalla sentenza 13 giugno 2014, n. 25443 della Quinta Sezione Penale della Corte di Cassazione.

 

Il caso vedeva un barista somministrare alcolici ad un infrasedicenne all'interno di uno stabilimento balneare. Secondo la difesa dell'imputato, il reato di cui all'art. 689 c.p. doveva considerarsi come "reato proprio", comportando la responsabilità solo dell'esercente un'osteria o un altro pubblico spaccio di cibi e bevande, mentre il barista era un semplice dipendente. Oltre alla lettera della disposizione normativa, tale soluzione deriverebbe dalla previsione della pena accessoria della sospensione dell'esercizio, la quale non potrebbe ricadere su un soggetto diverso dal titolare.

 

Di diversa opinione gli ermellini, secondo i quali, in merito alla possibilità di ascrivere la contravvenzione ex art. 689 c.p. anche a soggetti diversi dal titolare dell'esercizio, deve rilevarsi come l'orientamento dominante abbia osservato che nella previsione normativa de qua "non rientra solo il titolare della licenza di esercizio di osteria od altro pubblico spaccio, ma anche chi gestisce per lui, legittimamente o abusivamente. Lo stesso dipendente può essere chiamato a rispondere dell'illecito, in concorso col titolare della licenza ovvero, se abbia agito di sua esclusiva iniziativa, come rappresentante di fatto dell'esercente, acquistando la qualità di costui" (Cass. pen., Sez. V, 5 maggio - 14 luglio 2011, n. 27706).

 

( Nota di Simone Marani)

 

 

SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE

SEZIONE V PENALE

Sentenza 13 giugno 2014, n. 25443

 

Massima e testo integrale

 

 

 

da Altalex

 


 

 

Un dettataglio che va ricordato. (ASAPS)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 11 Settembre 2014
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