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Notizie brevi 12/09/2014

Bando per 400 giudici ausiliari: il decreto in Gazzetta

Ministero della Giustizia, concorso 09.09.2014, G.U. 09.09.2014

Pubblicato in Gazzetta Ufficiale 4a Serie Speciale - Concorsi ed Esami 9 settembre 2014, n. 70 il bando di concorso relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'Appello, adottato con D.M. Giustizia 21 luglio 2014.

 

Ministero della Giustizia, comunicato stampa 21 luglio 2014

 

Il ministro della Giustizia Andrea Orlando ha firmato oggi un decreto per la selezione di 400 giudici ausiliari presso le Corti di appello, un significativo aumento di organico per rafforzare l’efficienza delle Corti anche nello smaltimento dell’arretrato.

 

Possono partecipare alla selezione i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non più di tre anni, nonché i magistrati onorari che non esercitino più, ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni; i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non più di tre anni; i ricercatori universitari in materie giuridiche; gli avvocati, anche se cancellati dall’albo da non più di tre anni; i notai, anche se a riposo da non più di tre anni.

 

I posti nel bando riguardano 26 Corti d’Appello: Ancona, Bari, Bologna, Brescia, Cagliari, Caltanissetta, Campobasso, Catania, Catanzaro, Firenze, Genova, L’Aquila, Lecce, Messina, Milano, Napoli, Palermo, Perugia, Potenza, Reggio Calabria, Roma, Salerno, Torino, Trento, Trieste e Venezia.

 

La domanda di partecipazione, disponibile dal giorno della pubblicazione in Gazzetta Ufficiale, potrà essere compilata ed inviata in via telematica direttamente dal sito del Consiglio Superiore della Magistratura (http://www.csm.it/).

 

(Ministero della Giustizia, comunicato stampa 21 luglio 2014)

 

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA, CONCORSO 9 ottobre 2014

Bando relativo alla procedura per la nomina dei giudici ausiliari di Corte d'Appello, adottato con D.M. 21 luglio 2014.

(GU n. 70 del 9-9-2014)

 

IL MINISTRO DELLA GIUSTIZIA

 

Visto il decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, con il quale sono state introdotte misure straordinarie al fine di garantire una maggiore efficienza del sistema giudiziario e la definizione del contenzioso civile;

 

Visti, in particolare, gli articoli 62 e seguenti della legge citata, con i quali e' stata istituita la nuova figura del giudice ausiliario di Corte di appello;

 

Visto il parere espresso dal Consiglio superiore della magistratura (con delibera adottata nella seduta del 18 dicembre 2013) ;

 

Sentiti, ai sensi dell'art. 65 della legge 9 agosto 2013, n. 98, i Consigli degli ordini distrettuali;

 

Visto il decreto ministeriale 5 maggio 2014 (registrato dalla Corte dei conti il 16 giugno 2014) con il quale e' stata istituita la pianta organica dei giudici ausiliari, ad esaurimento, presso ciascuna Corte di appello;

 

Art. 1



Apertura dei termini

 

1. Sono aperti i termini per la presentazione delle domande per la partecipazione alle procedure di selezione per la nomina a giudice ausiliario presso le Corti di appello.

 

Art. 2



Disposizioni di carattere generale

 

1. I giudici ausiliari sono nominati con decreto del Ministro della giustizia, previa deliberazione del Consiglio superiore della magistratura, su proposta formulata dal Consiglio giudiziario territorialmente competente, nella composizione integrata, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

 

2. Il numero dei posti disponibili presso ciascuna Corte di appello e' indicato nell'allegato 1 del presente bando.

 

3. Possono essere chiamati all'ufficio di giudice ausiliario:

 

a) i magistrati ordinari, contabili ed amministrativi e gli avvocati dello Stato, a riposo da non piu' di tre anni al momento della presentazione della domanda, nonche' i magistrati onorari che non esercitino piu', ma che abbiano esercitato con valutazione positiva la loro funzione per almeno cinque anni;

 

b) i professori universitari in materie giuridiche di prima e seconda fascia, anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;

 

c) i ricercatori universitari in materie giuridiche;

 

d) gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda;

 

e) i notai, anche se a riposo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda.

 

Art. 3



Requisiti per la nomina

 

1. Per conseguire la nomina a giudice ausiliario sono necessari i seguenti requisiti: a) essere cittadino italiano;

 

b) avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

 

c) non aver riportato condanne per delitti non colposi;

 

d) non essere stato sottoposto a misure di prevenzione o di sicurezza;

 

e) avere l'idoneita' fisica e psichica;

 

f) non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dagli ordinamenti delle amministrazioni e delle professioni di provenienza.

 

2. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere a) e b), l'interessato, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, non deve aver compiuto i settantacinque anni di eta'.

 

3. Nei casi di cui al precedente art. 2, comma 3, lettere d) ed e), l'interessato, alla data di scadenza del termine per presentazione della domanda, deve essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e non aver compiuto sessanta anni di eta'.

 

4. Per la nomina a giudice ausiliario in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano e' richiesta anche un'adeguata conoscenza delle lingue italiana e tedesca. Si osserva, altresi', il principio di cui all'art. 8, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, e successive modificazioni.

 

5. Non possono essere nominati giudici ausiliari:

 

a) i membri del Parlamento nazionale ed europeo, i deputati ed i consiglieri regionali, i membri del Governo, i presidenti delle regioni e delle province, i membri delle giunte regionali e provinciali;

 

b) i sindaci, gli assessori comunali, i consiglieri provinciali, comunali e circoscrizionali;

 

c) gli ecclesiastici ed i ministri di culto;

 

d) coloro che ricoprano incarichi direttivi o esecutivi nei partiti politici.

 

6. Gli avvocati, anche se cancellati dall'albo da non piu' di tre anni al momento di presentazione della domanda, non possono essere nominati giudici ausiliari presso la Corte di appello nel cui distretto ha sede il Consiglio dell'ordine cui sono iscritti al momento della nomina ovvero sono stati iscritti nei cinque anni precedenti.

 

7. Fatto salvo per quanto previsto nei commi 2 e 3, i requisiti debbono essere posseduti alla data della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

 

Art. 4



Domanda di partecipazione, modalita' e termine per la presentazione

 

1. La domanda di partecipazione alla procedura di selezione va presentata compilando e inviando per via telematica al Consiglio superiore della magistratura l'apposito modulo (Mod. N), reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura «www.csm.it», alla voce «Magistratura onoraria → Giudici ausiliari Corti di appello», e altresi' consegnando ovvero facendo pervenire a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento ovvero per posta elettronica certificata detto modulo debitamente compilato e sottoscritto per esteso, unitamente alla fotocopia del documento di identita', e ai moduli «Mod. N.l», «Mod. N.2» e «Mod. N.3» reperibili sul medesimo sito Internet «www.csm.it», al presidente della Corte di appello alla quale il richiedente chiede di essere assegnato, entro e non oltre il termine di giorni trenta decorrenti dalla data di pubblicazione sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica del presente bando.

 

Della pubblicazione del bando e' altresi' dato avviso sul sito Internet del Ministero della giustizia.

 

2. La procedura di compilazione ed invio telematico deve essere completata entro il termine di scadenza del relativo bando di concorso.

 

3. Il modulo per la presentazione della domanda e' disponibile dal giorno di pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale del presente bando e fino alla data di scadenza dello stesso.

 

4. Dopo aver completato la procedura di inserimento e registrazione dei dati, il sistema informatico fornisce un numero di identificazione della domanda che va conservato al fine di poter accedere alla propria domanda per modificarla o revocarla.

 

5. Il candidato deve stampare la domanda, firmarla per esteso e consegnarla entro il termine di scadenza del bando al presidente della Corte di appello presso la quale il richiedente chiede di essere assegnato ovvero spedirla, entro lo stesso termine, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o per posta elettronica certificata unitamente alla fotocopia del documento di identita'.

 

6. Le domande di partecipazione prive della sottoscrizione dell'aspirante si considerano non presentate. Non sono ammessi a partecipare alla procedura concorsuale i candidati le cui domande sono state consegnate o spedite oltre il termine di presentazione sopra indicato.

 

7. Nella domanda l'aspirante deve dichiarare, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 63, comma 3, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013, specificando una fra le seguenti categorie per le quali si richiede di partecipare alla presente procedura di selezione:

 

a) di magistrato ordinario, contabile o amministrativo ovvero di avvocato dello Stato a riposo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda nonche' di magistrato onorario che, all'atto della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, non esercita piu' le funzioni ma che abbia esercitato con valutazione positiva le funzioni per almeno cinque anni;

 

b) di professore universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia anche a tempo definito o a riposo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

 

c) di ricercatore universitario in materie giuridiche;

 

d) di avvocato anche se cancellato dall'albo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda;

 

e) di notaio anche se a riposo da non piu' di tre anni alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda.

 

8. Inoltre, l'aspirante deve dichiarare nella domanda, ai sensi del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, e successive modificazioni, il proprio cognome e nome, la data e il luogo di nascita, il codice fiscale e luogo di residenza, i numeri telefonici e l'indirizzo e- mail di reperibilita', nonche' il possesso dei seguenti requisiti di cui all'art. 64, commi 1, 2, 3 e 4, del decreto-legge n. 69 del 2013, come modificato dalla legge di conversione n. 98 del 2013:

 

a) di essere cittadino italiano;

 

b) di avere l'esercizio dei diritti civili e politici;

 

c) di non aver riportato condanne per delitti non colposi;

 

d) di non essere stato sottoposto a misura di prevenzione o di sicurezza;

 

e) di avere idoneita' fisica e psichica;

 

f) di non avere precedenti disciplinari diversi dalla sanzione piu' lieve prevista dall'ordinamento dell'amministrazione o della professione di provenienza;

 

g1) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere a) e b), di non aver compiuto, alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda, i settantacinque anni di eta';
ovvero,

 

g2) in quanto appartenente ad una delle categorie di cui al precedente comma 7, lettere d) ed e), alla data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di essere stato iscritto all'albo per un periodo non inferiore a cinque anni e di non aver compiuto i sessanta anni di eta';

 

h) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano, di aver conseguito l'attestato o titolo equipollente della conoscenza delle lingue italiana e tedesca previsti dagli articoli 3 e 4, comma 3, n. 4, del decreto del Presidente della Repubblica 26 luglio 1976, n. 752, come modificato dal decreto legislativo 14 maggio 2010, n. 86;

 

i) in quanto aspirante alla nomina in relazione ai posti previsti per il distretto di Bolzano, l'indicazione del gruppo linguistico di appartenenza o di aggregazione (italiano - tedesco-ladino).

 

9. L'aspirante nella domanda deve indicare altresi' i titoli di preferenza per la formazione della graduatoria di cui e' in possesso fra quelli elencati al successivo art. 5, che dovranno essere documentati secondo le modalita' previste dall'art. 6.

 

10. Gli aspiranti non possono presentare la domanda per piu' di tre distretti di Corte di appello. La presentazione della domanda per piu' di un distretto di Corte di appello non da' luogo ad alcun ordine di preferenza.

 

11. Le domande presentate in eccedenza rispetto al numero consentito si intendono non effettuate. A tal fine si considerano in eccedenza le domande presentate oltre il numero di tre distretti avuto riguardo alla data e all'ora di compilazione e registrazione della domanda tramite il sistema informatico, fatta salva l'eventuale revoca di precedenti domande.

 

12. Alla domanda consegnata o fatta pervenire alla Corte di appello per la quale la stessa e' proposta devono essere allegati, a pena d'inammissibilita':

 

a) nulla osta dell'Amministrazione di appartenenza o del datore di lavoro, nel caso in cui l'aspirante alla nomina sia dipendente pubblico o privato;

 

b) dichiarazione sostitutiva di atto di notorieta' relativa alla insussistenza delle cause di incompatibilita' previste dall'art. 69 del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.l) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura;

 

c) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna ad astenersi dall'esercizio della professione forense davanti agli uffici del distretto in cui svolge le funzioni onorarie e a non rappresentare, assistere o difendere le parti di procedimenti trattati dinanzi agli uffici giudiziari del medesimo distretto neppure nei successivi gradi di giudizio nonche' a non rappresentare, assistere o difendere anche presso uffici di altri distretti le parti di procedimenti in relazioni ai quali ha svolto le funzioni onorarie, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.2) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura;

 

d) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a dimettersi dall'incarico di magistrato onorario o componente laico di altri organi giudiziari entro la data di deliberazione della nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.2);

 

e) dichiarazione con cui l'aspirante si impegna a non svolgere, nel corso del rapporto onorario, l'incarico di consulente, perito, interprete, curatore fallimentare, amministratore di sostegno e, in genere, gli incarichi assimilabili alle figure di ausiliario del giudice nei procedimenti che si svolgono dinanzi agli uffici giudiziari compresi nel distretto di Corte di appello presso il quale esercita le funzioni giudiziarie, nonche' a non esercitare l'attivita' di mediazione, nelle forme di cui al decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28, e successive modificazioni, nell'ambito del distretto di' Corte di appello presso il quale intende svolgere le funzioni onorarie o rispetto a vicende che possano dar luogo a contenziosi nel medesimo ambito territoriale e a non assumere tale incarico nel corso del rapporto onorario, utilizzando l'apposito modulo (Mod. N.3) reperibile sul sito Internet del Consiglio superiore della magistratura.

 

13. Alla domanda trasmessa per posta ordinaria o a mezzo mail certificata deve essere allegata la fotocopia di un documento di riconoscimento, ai sensi dell'art. 38 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445.

 

Per le domande spedite a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento o mail certificata fa fede la data di invio.

 

L'Amministrazione non assume alcuna responsabilita' per mancata ricezione della domanda cartacea ne' per la mancata restituzione dell'avviso di ricevimento della domanda, dovute a disguidi postali o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o di forza maggiore.

 

L'Amministrazione non provvede a regolarizzare, integrare o modificare domande inviate senza l'utilizzo del sistema telematico.

 

 

14. L'omissione anche di una soltanto delle modalita' di presentazione indicate nel precedente comma 1 determina l'inammissibilita' della domanda.

 

Art. 5



Titoli di preferenza e criteri di priorita'

 

1. Costituiscono titoli di preferenza, ai fini della formazione della graduatoria, l'esercizio effettivo, anche pregresso, delle attivita' e funzioni relative alle qualifiche e categorie previste dall'art. 63, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito in legge, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n.
98, come riportate all'art. 2, comma 3, del presente bando.

 

2. Al riguardo, si precisa, ai fini dell'attribuzione del punteggio, che:

 

a) per l'esercizio delle attivita' e funzioni di magistrato ordinario, contabile o amministrativo, di avvocato dello Stato, di magistrato onorario, di avvocato, di notaio, di professore universitario in materie giuridiche di prima e seconda fascia e di ricercatore universitario in materie giuridiche sono attribuiti:

 

punti: 1.00 per ogni anno o frazione di anno superiore a sei mesi di effettivo esercizio delle attivita' e/o funzioni anche cumulabili se riferiti a periodi differenti, fino ad un massimo di punti: 20.00;

 

b) inoltre, sono attribuiti i seguenti punteggi aggiuntivi:

punti: 2.00 per l'esercizio di funzioni giurisdizionali di appello o di cassazione per piu' di tre anni;

punti: 2.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente delle funzioni di magistrato, anche onorario, in materia civile e/o del lavoro per almeno cinque anni;

punti: 1.00 per l'esercizio della professione di avvocato cassazionista per almeno un biennio;

punti: 1.00 per l'esercizio esclusivo o prevalente della professione forense in materia civile e/o del lavoro negli ultimi cinque anni;

punti: 1.00 per l'esercizio dell'attivita' di professore universitario o di ricercatore universitario in materie giuridiche civilistiche e/o del lavoro;

punti: 0.25 per l'esercizio dell'attivita' di professore di ruolo negli istituti superiori statali in materie giuridiche;

 

c) a parita' di punti e' riconosciuta preferenza ai fini della nomina agli avvocati iscritti all'albo rispetto agli avvocati cancellati dall'albo da non piu' di tre anni e, in caso di ulteriore parita', a coloro che hanno minore eta' anagrafica con almeno cinque anni di iscrizione all'albo.

 

3. Ove non risulti dirimente l'applicazione dei criteri sopra enunciati, e' preferito ai fini della nomina il piu' giovane di eta'.

 

4. Sono presi in considerazione e valutati ai fini della formazione della graduatoria i titoli di preferenza posseduti dall'aspirante non oltre la data di scadenza del termine per la presentazione della domanda di nomina.

 

Art. 6



Modalita' di presentazione della documentazione attestante i criteri di priorita' e i titoli di preferenza

 

1. La documentazione attestante il possesso dei titoli di preferenza e dei criteri di priorita' ai fini della formazione della graduatoria, deve essere inviata entro quindici giorni dalla data di comunicazione all'aspirante della proposta di nomina prevista dal successivo art. 7, comma 8, direttamente al Consiglio superiore della magistratura esclusivamente via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it».

 

2. Ai sensi dell'art. 40 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445, possono essere autocertificati i titoli di preferenza relativi all'appartenenza ad una delle qualifiche o categorie riportate all'art. 2, comma 3, del presente bando, alla perdurante permanenza delle qualifiche stesse ed alla perdurante iscrizione negli albi professionali.

 

3. Non possono essere autocertificati gli altri titoli indicati nell'art. 2, comma 3, e nell'art. 5.

 

4. I documenti comprovanti il possesso dei titoli di preferenza devono contenere l'esatta indicazione delle date di effettivo inizio (presa di possesso, iscrizione all'albo, ecc.) e di cessazione dell'esercizio delle relative attivita' e funzioni. Per le attivita' e funzioni in corso deve essere indicata come data finale quella di scadenza del termine di presentazione della domanda di nomina prevista dal bando di concorso.

 

5. La mancanza nei documenti indicati al comma 3 dell'indicazione della data iniziale e di quella finale, per le attivita' e funzioni non in corso, costituisce causa di esclusione dalla valutazione del titolo di preferenza ai fini della formazione della graduatoria.

 

6. Entro sei mesi dalla data della prima delibera consiliare di nomina dei giudici ausiliari di ogni Corte di appello, gli interessati potranno richiedere, mediante istanza proposta al Consiglio superiore della magistratura, la restituzione della documentazione prodotta.

 

Decorso il termine suddetto, la documentazione non ritirata verra' stralciata e distrutta.

 

L'Amministrazione si riserva in qualunque momento di verificare la corrispondenza e la veridicita' di quanto attestato.

 

 

Art. 7



Procedimento per la nomina

 

1. Il presidente della Corte di appello procede alla convocazione del Consiglio giudiziario nella composizione integrata, a norma dell'art. 16 del decreto legislativo 27 gennaio 2006, n. 25.

 

2. Il Consiglio giudiziario provvede ad acquisire d'ufficio:

 

a) il certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura della Repubblica presso il tribunale dove e' compreso il comune di residenza dell'aspirante;

 

b) il certificato penale;

 

c) il rapporto informativo del Prefetto;

 

d) il parere del Consiglio dell'ordine degli avvocati o del Consiglio notarile cui e' iscritto, ovvero e' stato iscritto negli ultimi cinque anni, il candidato nei casi previsti rispettivamente dall'art. 2, comma 3, lettere d) ed e).

 

3. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, acquisiti i documenti ed i pareri di cui al comma 2, provvede all'istruzione delle domande, valutando i titoli ed i requisiti degli aspiranti, e formula una proposta motivata di nomina. 4. La motivazione deve in particolare riguardare i seguenti punti:

 

a) il possesso da parte degli aspiranti alla nomina dei requisiti previsti dall'art. 3;

 

b) l'inesistenza di cause di incompatibilita';

 

c) l'inesistenza di fatti e circostanze che, tenuto conto dell'attivita' svolta dagli aspiranti e delle caratteristiche dell'ambiente, possano ingenerare il timore di parzialita' nell'amministrazione della giustizia;

 

d) l'idoneita' degli aspiranti ad assolvere degnamente ed a soddisfare con assiduita' ed impegno le esigenze di servizio, desunte da provate garanzie di professionalita' e da accertati requisiti di credibilita' ed indipendenza; a tal fine, per gli aspiranti che esercitino la professione di avvocato o di notaio dovranno essere considerati anche i pareri motivati espressi dai Consigli dell'ordine degli avvocati o notarile di appartenenza;

 

e) la valutazione sulla eventuale pendenza di procedimenti penali a carico degli aspiranti.

 

5. La proposta di nomina deve indicare, ove possibile, una rosa di nomi pari al triplo dei posti previsti nella pianta organica per ciascun ufficio giudiziario, tenuto conto della possibilita' per l'aspirante di presentare domanda di nomina fino a tre distretti.

 

6. Non possono essere proposti per la nomina:

 

a) gli aspiranti che, per qualunque causa, siano stati rimossi dall'incarico di magistrato onorario o di componente laico di organi giudicanti ovvero siano stati destituiti dall'impiego di magistrato ordinario, contabile, amministrativo o di avvocato dello Stato ovvero di professore o ricercatore universitario nonche' gli aspiranti avvocati o notai che siano stati sospesi, destituiti ovvero radiati dai rispettivi albi professionali per motivi disciplinari;

 

b) gli aspiranti che ricoprano l'incarico di magistrato onorario e di componente laico di organi giudicanti o che assumano tale incarico dopo la presentazione della domanda di nomina a giudice ausiliario, a meno che abbiano prodotto nella domanda stessa, o in successiva separata dichiarazione, l'impegno a cessare dall'incarico prima della deliberazione di nomina da parte del Consiglio superiore della magistratura.

 

7. Il Consiglio giudiziario invia le proposte con i relativi atti al Consiglio superiore della magistratura, che procede alla designazione dei giudici ausiliari in relazione ai posti da coprire.

 

8. La proposta di designazione formulata dalla competente commissione del Consiglio superiore della magistratura viene comunicata all'aspirante per posta elettronica, all'indirizzo e-mail indicato nella domanda stessa ovvero a mezzo telefono, ai numeri telefonici indicati nella domanda di nomina.

 

9. Il mancato o parziale deposito, nel termine previsto all'art. 6, comma 1, dei documenti attestanti il possesso dei titoli di preferenza per la nomina costituisce causa di esclusione dalla valutazione dei titoli per la formazione della graduatoria e di eventuale revoca della proposta di nomina da parte della competente commissione consiliare.

 

10. L'eventuale rinuncia alla proposta di nomina dovra' essere comunicata al Consiglio superiore della magistratura, esclusivamente via fax ai numeri 064453734 - 064452916 ovvero per posta elettronica all'indirizzo «protocollo.csm@giustiziacert.it», entro tre giorni dalla ricezione della comunicazione di cui al precedente comma 8.

 

11. La delibera del Consiglio superiore della magistratura e' trasmessa sollecitamente al Ministro della giustizia per l'emanazione del decreto di nomina.

 

12. La delibera di nomina a giudice ausiliario presso una Corte di appello comporta la decadenza delle domande eventualmente proposte per altre Corti di appello.

 

13. Coperti i posti vacanti, la graduatoria potra' essere utilizzata a scorrimento dal Consiglio superiore della magistratura per la copertura dei posti resisi successivamente vacanti.

 

 

Art. 8


Presa di possesso

 

1. Il giudice ausiliario prende possesso dell'ufficio, a pena di decadenza, entro il termine indicato nel decreto di nomina del Ministro della giustizia.

 

2. Il presidente della Corte di appello assegna il giudice ausiliario alle diverse sezioni dell'ufficio.

 

3. Il presidente della Corte d'appello deve comunicare al Ministero della giustizia ed al Consiglio superiore della magistratura l'avvenuta presa di possesso, mediante trasmissione del relativo verbale.

 

Art. 9



Tirocinio

 

1. Al fine di consentire ai giudici ausiliari di Corte di appello di nuova nomina la necessaria formazione professionale, le strutture territoriali della formazione decentrata, sentiti i presidenti delle Corti di appello cureranno che i giudici ausiliari, subito dopo la nomina, effettuino un periodo di tirocinio della durata di due mesi prima dell'assunzione delle funzioni giudiziarie. I Consigli giudiziari, d'intesa con le strutture di formazione decentrata, individueranno un magistrato di riferimento in servizio presso la Corte di appello nel settore civile o del lavoro.

 

2. Il tirocinio si svolgera' attraverso lo studio dei fascicoli, svolto seguendo le indicazioni del giudice titolare, e la presenza ad udienze tenute da magistrati professionali.

 

3. Il Consiglio giudiziario, d'intesa con la struttura di formazione decentrata, provvede alla periodica organizzazione di incontri teorico-pratici in sede di tirocinio dei giudici ausiliari di Corte di appello, mediante l'apporto di magistrati all'uopo designati e di rappresentanti dell'avvocatura.

 

4. Al termine del tirocinio, i magistrati di riferimento esprimono in una relazione una valutazione sulla qualita' dell'impegno e sulla professionalita' del magistrato onorario nell'esame e nello studio degli atti processuali, nonche' sulla redazione delle minute dei provvedimenti e sulle attitudini all'esercizio delle funzioni giurisdizionali.

 

5. Nell'ipotesi in cui vi sia una valutazione negativa dell'attivita' svolta dal magistrato onorario, il Consiglio giudiziario, su proposta del presidente della. Corte di appello, valuta se rinnovare il periodo di tirocinio per ulteriori due mesi.

 

Al termine del secondo periodo, ove l'esito del tirocinio sia ancora negativo, il presidente della Corte di appello redige apposita relazione per l'inizio della procedura di revoca dall'incarico ai sensi dell'art. 71, comma 3, del decreto-legge 21 giugno 2013, n. 69, convertito, con modificazioni, dalla legge 9 agosto 2013, n. 98.

 

6. Il Consiglio giudiziario nella composizione integrata, anche su richiesta dell'interessato e previo parere del presidente della Corte di appello, puo' disporre l'esonero dallo svolgimento del tirocinio per il giudice ausiliario appartenente alle categorie di cui alle lettere a) e d) dell'art. 2, comma 3.

 

Art. 10



Trattamento dei dati personali

 

1. Ai sensi dell'art. 13 del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196, i dati personali forniti dai candidati sono raccolti presso il Consiglio superiore della magistratura e presso il Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi, Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, per le finalita' di gestione del concorso e sono trattati presso una banca dati automatizzata anche successivamente al decreto di nomina

 

2. Il conferimento di tali dati e' obbligatorio ai fini della valutazione dei requisiti di partecipazione, pena l'esclusione dalla selezione. I predetti dati possono essere comunicati unicamente alle amministrazioni pubbliche direttamente interessate allo svolgimento della selezione.

 

3. L'interessato gode dei diritti di cui all'art. 7 del citato decreto legislativo e puo' esercitarli con le modalita' di cui agli articoli 8 e 9 del predetto decreto. Tali diritti possono essere fatti valere nei confronti del Ministero della giustizia - Dipartimento dell'organizzazione giudiziaria, del personale e dei servizi - Direzione generale dei magistrati - Ufficio II, reparto magistratura onoraria, titolare del trattamento. Il responsabile del trattamento dei dati personali e' il Direttore dell'Ufficio II.

 

Art. 11



Comunicazioni

 

1. All'atto della presentazione della domanda ciascun aspirante giudice ausiliario dovra' indicare un indirizzo di posta elettronica, anche certificata, ove potra' ricevere tutte le comunicazioni relative al presente decreto.

 

Art. 12

 

Informazioni relative alla procedura di selezione

 

1. Le informazioni relative alle fasi della procedura di selezione saranno disponibili all'indirizzo Internet «www.csm.it». In particolare saranno disponibili il punteggio riportato, le informazioni concernenti l'elenco dei candidati, la graduatoria provvisoria risultante dal caricamento dei dati da parte degli aspiranti e la graduatoria definitiva.
 

Roma, 21 luglio 2014.



Il Ministro: Orlando

 

 

da Altalex

 

 

 

Venerdì, 12 Settembre 2014
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