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Omissione o rifiuto di atti di ufficio - Estremi - Momento consumativo - Reato istantaneo.

(Cass. Pen., Sez. VI, 1 ottobre 2007, n. 35837)

 Integra il delitto di rifiuto di atto d'ufficio (art. 328, comma primo, c.p.), la condotta del vigile urbano che omette deliberatamente di dichiarare in contravvenzione i conducenti di veicoli in sosta vietata, ancorché la contravvenzione sia successivamente contestata dagli agenti della polizia stradale, considerato che l'art. 328, comma primo, c.p.p. sanziona il rifiuto, non già un atto urgente, bensì di un atto dovuto che deve essere compiuto senza ritardo e, quindi, con tempestività, la quale è in diretta connessione con il conseguimento degli effetti che gli sono propri. Inoltre, si tratta di reato istantaneo, il cui momento consumativo si realizza con il rifiuto o con l'omissione e la circostanza che, in conseguenza del rifiuto, l'atto sia compiuto da altro pubblico ufficiale non ha valore scriminante.

 

 

 

 

 

 


 

Lunedì, 01 Ottobre 2007
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