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Corte di Cassazione 07/04/2014

VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - OMESSA PREVISIONE DELLA TARATURA PERIODICA DEI RILEVATORI DI VELOCITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' EX ART. 3 COST.

(Cass. Civ/Pen., Sez. II, 7 agosto 2014, n. 17766)

 

Giurisprudenza di legittimità
CORTE DI CASSAZIONE CIVILE/PENALE
Sez. II,  7 agosto 2014, n. 17766

 

VIOLAZIONE AL CODICE DELLA STRADA - OMESSA PREVISIONE DELLA TARATURA PERIODICA DEI RILEVATORI DI VELOCITA' - QUESTIONE DI LEGITTIMITA' EX ART. 3 COST.

 

La Sezione Seconda Civile ha sollevato d’ufficio la questione di illegittimità costituzionale per irragionevolezza dell’art. 45 cod. strada, nella parte in cui non prevede che le apparecchiature di accertamento della violazione dei limiti di velocità siano sottoposte a verifiche periodiche di funzionalità e taratura. (Cass. Civ., sez. II, 7 agosto 2014, n. 17766) Art. 45 cs.


CONSIDERATO IN FATTO

 

Con ricorso depositato in data 16 giugno 2006 C. S. e T. M., rispettivamente conduttrice e proprietario dell'autovettura targata CVxxxAV, adivano il Giudice di Pace di Mondovì opponendosi al provvedimento del Prefetto di Cuneo del l 7 maggio 2006, col quale era stato respinto il loro ricorso del 13 dicembre 2005 avverso il verbale n. ATX 122632 della Polizia Stradale di Cuneo per violazione dell'art. 142, VIII co. C.d.S. asseritamente commessa il 27 giugno 2005.   
I ricorrenti chiedevano all'adito Giudice di prime cure la declaratoria di illegittimità e nullità ovvero
l'annullamento e la revoca del provvedimento impugnato.
Si costituiva In giudizio la succitata Prefettura contestando l'avversa opposizione. …



> Leggi il testo integrale della sentenza




Fonte: cortedicassazione.it
 

 

 

Lunedì, 07 Aprile 2014
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