Schiamazzi notturni: quando il gestore non è responsabile
Il gestore del locale che esercita correttamente il proprio potere di controllo non è responsabile degli schiamazzi notturni. E' quanto emerge dalla sentenza 5 settembre 2014, n. 37196 della Terza Sezione Penale della Corte di Cassazione.
Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché sussista la rilevanza penale della condotta produttiva di rumori, come fonte di disturbo delle occupazioni e del riposo delle persone, è richiesta l'incidenza sulla tranquillità pubblica, in quanto l'interesse tutelato dal legislatore è la pubblica quiete, sicché i rumori debbono avere una tale diffusività che l'evento disturbo sia potenzialmente idoneo ad essere risentito da un numero indeterminato di persone, pur se poi concretamente solo taluna se ne possa lamentare (Cass. pen., Sez. I, n. 47298 del 29 novembre 2011).
La medesima giurisprudenza ha, in più occasioni, affermato che il gestore di un esercizio commerciale è responsabile del reato di cui all'art. 659, comma 1, c.p., per i continui schiamazzi e rumori provocati dagli avventori dello stesso, con disturbo delle persone. Infatti la qualità di titolare della gestione dell'esercizio pubblico comporta l'assunzione dell'obbligo giuridico di controllare che la frequentazione del locale da parte dei clienti non sfoci in condotte contrastanti con le norme concernenti la polizia di sicurezza (Cass. pen., Sez. I, n. 16886 del 28 febbraio 2003; Cass. pen., Sez. I, n. 17779 del 27 marzo 2008; Cass. pen., Sez. I, n. 40004 del 30 settembre 2009). Perché l'evento possa essere addebitato al gestore del locale è però necessario che esso sia riconducibile al mancato esercizio del potere di controllo e sia quindi collegato da nesso di causalità con tale omissione.
Nel caso in cui gli schiamazzi avvengano all'interno dell'esercizio non c'è dubbio che il gestore abbia la possibilità di assolvere l'obbligo di controllo degli avventori, impedendo loro comportamenti che si pongano in contrasto con le norme di polizia di sicurezza, ricorrendo, ove necessario, al c.d. ius excludendi. Come rilevato dagli ermellini, nella fattispecie in esame non è in discussione che gli schiamazzi, le urla e le risate dei soggetti che stazionavano all'esterno del locale, fossero tali da disturbare, in orario notturno, il riposo degli abitanti nella zona e quindi ad offendere la "quiete pubblica".
La particolarità della fattispecie è però rappresentata dal fatto che il reato non é stato ritenuto configurabile nei confronti dei soggetti autori degli schiamazzi e dei rumori, ma a carico del gestore il quale ha correttamente esercitato il potere di controllo e, conseguentemente, deve andare esente da responsabilità.
(Nota di Simone Marani)
SUPREMA CORTE DI CASSAZIONE
SEZIONE III PENALE
Sentenza 3 luglio - 5 settembre 2014, n. 37196
Massima e Testo Integrale
da Altalex