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Notizie brevi , Articoli 19/09/2014

Licenze di trasporto in conto proprio: a chi servono

Durante le giornate di studio della Polizia Locale che si terranno questi giorni a Riccione, verrà dibattuto anche questa tematica, molto importante e a volte sottovalutata.

 

L’art. 31 della Legge 298/74, stabilisce che il trasporto di cose in conto proprio è il trasporto eseguito da persone fisiche ovvero da persone giuridiche, enti privati o pubblici, qualunque sia la loro natura, per esigenze proprie, quando concorrano tutte le seguenti condizioni:

 

a) il trasporto avvenga con mezzi di proprietà o in usufrutto delle persone fisiche o giuridiche, enti privati o pubblici, che lo esercitano o da loro acquistati con patto di riservato dominio e i preposti alla guida e alla scorta del veicolo, se non esercitate personalmente dal titolare della licenza, risultino lavoratori dipendenti;

 

b) il trasporto non costituisca attività economicamente prevalente e rappresenti solo un’attività complementare o accessoria nel quadro dell’attività principale delle persone, enti privati o pubblici predetti. Il regolamento di esecuzione specificherà le condizioni che debbono ricorrere affinché il trasporto sia da considerare attività complementare o accessoria dell’attività principale;

 

c) le merci trasportate appartengano alle stesse persone, enti privati o pubblici o siano dai medesimi prodotte e vendute, prese in comodato, prese in locazione o debbano essere da loro elaborate, trasformate, riparate, migliorate e simili o tenute in deposito in relazione ad un contratto di deposito o ad un contratto di mandato ad acquistare o a vendere.

 

In base all’art. 32 L. 298/74, l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio  è subordinato ad apposita LICENZA, accordata per ciascun veicolo trattore e valida anche per i rimorchi ed i semirimorchi da essi trainati che siano nella disponibilità della stessa impresa.

 

L’attuale codice della strada all’art. 83, disciplina l’attività dell’uso proprio, affermando che per gli autobus adibiti ad uso proprio e per i veicoli destinati al trasporto specifico di persone ugualmente adibiti a uso proprio, la carta di circolazione può essere rilasciata soltanto a enti pubblici, imprenditori, collettività, per il soddisfacimento di necessità strettamente connesse con la loro attività, a seguito di accertamento effettuato dalla Direzione generale della M.C.T.C. sulla sussistenza di tali necessità secondo direttive emanate dal Ministero dei trasporti con decreti ministeriali.

 

La carta di circolazione dei veicoli soggetti alla disciplina del trasporto di cose in conto proprio è rilasciata sulla base della licenza per l’esercizio del trasporto di cose in conto proprio; su detta carta dovranno essere annotati gli estremi della licenza per l’esercizio dell’autotrasporto in conto proprio così come previsto dalla legge 6 giugno 1974, n. 298, e successive modificazioni. Le disposizioni di tale legge non si applicano agli autoveicoli aventi una massa complessiva a pieno carico non superiore a 6 t.

 

Interessante è quanto riportato al comma 3, che prevede la specificità che per gli altri documenti di cui deve essere munito il veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio restano salve le disposizioni stabilite dalle norme speciali in materia.

 

Inoltre, lo stesso articolo, stabilisce che chiunque adibisce ad uso proprio un veicolo per trasporto di persone senza il titolo prescritto oppure violi le condizioni o i limiti stabiliti nella carta di circolazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 168,00 a euro 674,00, oltre alla sanzione accessoria della sospensione della carta di circolazione per un periodo da due a otto mesi.

 

Altra specificità della norma stradale la troviamo al comma 6 che punisce chiunque adibisce ad uso proprio per trasporto di cose un veicolo senza il titolo prescritto o viola le prescrizioni o i limiti contenuti nella licenza è punito con le sanzioni previste dall’art. 46, primo e secondo comma, della legge 6 giugno 1974, n. 298 che prevede una sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 2.065,00 a euro 12.394,00, quantificata in euro 4.130,00, oltre alla sanzione accessoria del fermo amministrativo del veicolo per 03 (tre) mesi).

 

La licenza consente il trasporto solo di alcuni tipi di merce identificabili a mezzo di appositi codici riportati su di essa e soggetti quindi al controllo su strada degli organi di polizia. Anche l’attività dell’impresa è indicata a mezzo di un codice che sono trascritti sulla licenza.

 

La licenza costituisce un documento di circolazione che il conducente deve tenere con sé, come stabilito dall’art. 180 comma 3 del Nuovo Codice della Strada, che così detta:” Il conducente deve, altresì, avere con sé l’autorizzazione o la licenza quando il veicolo è impiegato in uno degli usi previsti dall’art. 82.”durante l’impiego del veicolo.

 

Serve ricordare che anche l’art. 38 legge 298/74 prevede che “il conducente del veicolo adibito al trasporto di cose in conto proprio deve esibire la licenza ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale“.

 

Chi non ottempera a tale obbligo, quello di tenere sempre a bordo del veicolo la licenza di trasporto unitamente alla carta di circolazione, viene contestata la norma di cui all’art. 180, con l’obbligo della presentazione entro un temine temporale pena l’applicazione della norma di cui al comma 8, chiunque senza giustificato motivo non ottempera all’invito dell’autorità di presentarsi, entro il termine stabilito nell’invito medesimo, ad uffici di polizia per fornire informazioni o esibire documenti ai fini dell’accertamento delle violazioni amministrative previste dal presente codice, e dall’art. 32 della legge 24 dicembre 1969, n. 990, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da euro 419,00 a euro 1.682,00. Alla violazione di cui al presente comma consegue l’applicazione, da parte dell’ufficio dal quale dipende l’organo accertatore, della sanzione prevista per la mancanza del documento da presentare, con decorrenza dei termini per la notificazione dal giorno successivo a quello stabilito per la presentazione dei documenti.

 

Ai sensi dell’art. 39 L. 298/74, afferma che ogni trasporto in conto proprio, eseguito su licenza di cui al terzo comma dell’articolo 32, deve essere accompagnato dall’elencazione delle cose trasportate, che devono rientrare fra quelle previste nella licenza, e dalla dichiarazione contestuale che esse sono di proprietà del titolare della licenza o che ricorre una delle altre condizioni previste dalla lettera c) dell’articolo 31.

 

L’elencazione e la dichiarazione sono sottoscritte dal titolare della licenza, o da un suo legale rappresentante, e dal conducente per le cose che devono da lui essere prese in consegna.

 

L’elencazione e la dichiarazione, nella forma prescritta dal regolamento di esecuzione, devono essere redatte in due copie, di cui una da conservarsi dal titolare della licenza per tutto il biennio successivo all’anno di emissione.

 

La copia della dichiarazione che accompagna il trasporto deve essere esibita ad ogni richiesta degli ufficiali ed agenti di polizia e dei funzionari incaricati del servizio di polizia stradale.

 

La copia della dichiarazione conservata dal titolare della licenza deve essere esibita tutte le volte che essa sia richiesta da funzionari del Ministero dei trasporti e dell’aviazione civile Direzione generale della motorizzazione civile e dei trasporti in concessione o, per incarico di questo, dagli ufficiali, agenti e funzionari di cui al comma precedente.

 

Qualora le cose oggetto di trasporto siano già sottoposte a controlli da parte dello Stato, per finalità diverse da quelle previste dal presente titolo e sempre che per l’effettuazione di tali controlli sia prevista la emissione di un documento di accompagnamento delle cose stesse, il Ministro per i trasporti e l’aviazione civile, d’intesa con gli altri dicasteri interessati, può disporre con proprio decreto l’utilizzazione di tale documento in sostituzione della dichiarazione di cui al presente articolo.

 

 

di Girolamo Simonato
da motorioggi.it

 

 

 

Venerdì, 19 Settembre 2014
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