Velocità - Gara di velocità - Partecipazione.
In materia di circolazione stradale, ai fini della configurabilità del reato di cui all'art. 9 ter del codice della strada (divieto di gareggiare in velocità con veicoli a motore) è sufficiente il solo fatto di porre in essere la condotta relativa alla fattispecie vietata, senza necessità alcuna di un previo accordo organizzativo tra i partecipanti: tale seconda ipotesi è invero autonomamente prevista dall'art. 9 bis stesso codice (nella fattispecie le due automobili gareggiavano tra loro superandosi a vicenda).