Sintomi non bastano per accertare guida in stato di ebbrezza
I sintomi di un guidatore in probabile stato di ebbrezza non sono sufficienti per multarlo, ma è necessario l’accertamento con l’etilometro o con analisi ospedaliere, lo si legge dalla novella della Corte di Cassazione, sezione IV, sentenza 4 settembre 2014, n. 36889. In tema di guida in stato di ebbrezza, la circostanza di avere il legislatore indicato nella norma determinati parametri numerici quali soglia del penalmente rilevante, sta ad indicare che la tipicità del fatto non è ancorata al semplice stato di ebbrezza, ma anche all’accertamento specifico e non meramente sintomatico del loro superamento; solo in tale modo vi è certezza della sussistenza del fatto tipico e del conseguente regime sanzionatorio da applicare, nel rispetto del principio di legalità.
Questo è emerso ha seguito dell’assoluzione di un automobilista sanzionato post incidente stradale.
Secondo la ricostruzione della Polizia si esprimeva in maniera ‘sconnessa’ dopo essere stato coinvolto in un incidente stradale. Si tratta, quindi, di un nuovo orientamento della corte suprema, che contrasta anche con le conclusioni del sostituto procuratore generale.
Secondo la Cassazione, la valutazione dell’ebbrezza, ancorata e modulata sulla base di diverse soglie del tasso alcolemico, e’ stata introdotta dal Decreto Legge 3 agosto 2007 (conv. in Legge n. 160 del 2007). Prima di allora l’accertamento dello stato di ebbrezza era affidato anche solo al rilevamento di elementi sintomatici, acquisiti al processo attraverso le deposizioni dei verbalizzanti.
Era pertanto giurisprudenza consolidata il ritenere che ai fini della configurabilita’ della contravvenzione di cui all’articolo 186 del codice della strada, per accertare lo stato di ebbrezza del conducente del veicolo non era indispensabile l’utilizzazione degli strumenti tecnici di accertamento previsti dal codice della strada e dal regolamento (etilometro), ben potendo il giudice di merito, in un sistema che non prevede l’utilizzazione di prove legali, ricavare l’esistenza di tale stato da elementi sintomatici quali l’alito vinoso, l’eloquio sconnesso, l’andatura barcollante, le modalità di guida o altre circostanze che potevano far fondatamente presumere l’esistenza dello stato indicato. L’unica condizione era che gli elementi sintomatici fossero significativi, al di la’ di ogni ragionevole dubbio (ex plurimis, Cass. Sez. 4, Sentenza n. 36922 del 13/07/2005 Ud. (dep. 12/10/2005), Rv. 232232).
La novella del 2007, come detto, ha ancorato la illiceità della condotta di guida in stato di ebbrezza, al superamento di specifici tassi soglia (0,50; 0,80; 1,50), il primo depenalizzato dalla legge 120 del 2010.
La indicazione nella disposizione normativa di specifici parametri, non può che avvalorare la affermazione che il superamento della soglia sia elemento costitutivo del fatto tipico. In quanto tale, il suo accertamento non può essere affidato a valutazioni sintomatiche, bensì ad accertamenti strumentali (etilometro o analisi ospedaliere). Peraltro, considerato che alle diverse soglie e’ collegata una diversa risposta sanzionatoria, affidare l’accertamento del superamento dei limiti a valutazioni sintomatiche, finirebbe con il compromettere il principio di legalità anche con riferimento alla pena.
4. Sul punto non si ignora che esiste un orientamento giurisprudenziale diverso, secondo il quale, poiché l’esame strumentale non costituisce una prova legale, l’accertamento della concentrazione alcolica può avvenire in base ad elementi sintomatici per tutte le ipotesi di reato previste dall’articolo 186 C.d.S., (cfr. Cass. Sez. 4, Sentenza n. 30231 del 04/06/2013 Ud. (dep. 12/07/2013), Rv. 255870); ma in alcuni di tali casi, in realtà, il convincimento del giudice, non si è formato solo sul dato sintomatico, ma su almeno una prova strumentale, non seguita dalla seconda come previsto invece dall’articolo 379 norme att. C.d.S..
Quindi l’accertamento con l’etilometro è obbligatorio, per rispettare il principio di legalità.
di Girolamo Simonato
da motorioggi.it