Velocità - Limiti fissi - Apparecchi rilevatori.
L'art. 4 del D.L. n. 121 del 2002, convertito con legge n. 168 del 2002, nella parte in cui attribuisce al prefetto, sentiti gli uffici di polizia stradale competenti per territorio e su conforme richiesta dell'ente proprietario della strada, il potere di individuazione delle strade extraurbane secondarie, delle strade urbane di scorrimento o di singoli tratti di esse nelle quali le violazioni ai limiti di velocità possono essere rilevate a mezzo di apparecchiature elettroniche, non contrasta con gli artt. 3, 24 e 111 della Costituzione. Non può, in primo luogo, ritenersi esercitato un potere normativo da parte di organi amministrativi, in materia riservata al legislatore, in quanto il legislatore medesimo ha predeterminato i criteri ai quali gli organi chiamati a concorrere nel procedimento complesso di individuazione delle strade e dei tratti di strada devono attenersi, rimettendo al prefetto la sola concreta applicazione, alle singole situazioni. Nè la scelta legislativa presta il fianco a dubbi di legittimità costituzionale in relazione agli artt. 3 e 24 Cost., avuto riguardo all'obiettiva diversità delle condizioni di fatto nelle quali è commessa l'infrazione - quelle appunto in ragione delle quali il legislatore ha ritenuto doversi evitare le situazioni di pericolo e/o di intralcio determinate dal fermo dei veicoli al fine della contestazione, rispetto a quelle nelle quali situazioni siffatte non sono riscontrabili - e tenuto conto che il diritto di difesa del preteso trasgressore è pienamente tutelato dall’obbligatorietà della contestazione dell'infrazione, ancorché non immediata, e dalla possibilità per lo stesso di esperire i rimedi previsti dalla legge in sede amministrativa e giurisdizionale.