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“Leggere attentamente prima dell’uso”: con il farmaco alcolico è meglio bere solo acqua

L’elemento psicologico del reato di guida in stato d’ebbrezza può essere integrato anche dalla colposa condotta, costituita dall’assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un mezzo. Così si è espressa la Cassazione nella sentenza 29888/14.

 

Il caso

 

La Corte d’appello di Brescia condannava un uomo per guida in stato d’ebbrezza, ai sensi dell’art. 186, comma 2, lettera c), c.d.s. (tasso alcolemico superiore a 1,5 grammi per litro), ritenendo irrilevante la tesi difensiva, secondo cui doveva essere esclusa la responsabilità dell’imputato, che, prima di porsi alla guida, oltre a bere del vino, aveva ingerito un farmaco contenente alcool. L’uomo ricorreva in Cassazione, deducendo che l’utilizzo del medicinale ebbe una sicura incidenza sulla percentuale del tasso alcolemico, mentre la quantità di vino bevuto era molto limitata.

 

Per la Corte di Cassazione, però, il ragionamento non regge: la guida in stato d’ebbrezza dovuta all’uso di bevande alcoliche è un reato contravvenzionale, punibile anche a titolo di colpa. Perciò, la mancanza di diligenza incide sulla valutazione della colpevolezza dell’agente, che deve, quindi, evitare di porsi alla guida previa assunzione di bevande alcoliche, qualora queste possano avere una pericolosa sinergia con eventuali farmaci assunti in modo concomitante.

 

Di conseguenza, nel caso di specie, la concentrazione alcolemica presente nell’organismo integrava l’elemento materiale del reato, mentre le circostanze di fatto, cioè l’utilizzo di un medicinale a base alcolica, risultavano irrilevanti ai fini dell’esclusione dell’elemento psicologico del reato. Infatti, l’elemento psicologico del reato di guida in stato d’ebbrezza può essere integrato anche dalla colposa condotta, costituita dall’assunzione di bevande alcoliche in concomitanza con l’utilizzo di farmaci a base alcolica, prima di porsi alla guida di un mezzo. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso, dichiarando, però, allo stesso tempo, prescritto il reato.
 

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

 

da lastampa.it

 

 

 

 

 

 

Martedì, 30 Settembre 2014
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