Martedì 19 Novembre 2024
area riservata
ASAPS.it su

STRISCE BLU - Multe illegittime se nelle vicinanze non esiste parcheggio gratuito

È illegittima la multa per mancata esposizione del ticket attestante l'avvenuto pagamento per la sosta, qualora il Comune non provi alternativamente (i) che nelle vicinanze dell'area adibita a sosta a pagamento vi sia anche un'adeguata area per la sosta gratuita; o (ii) l'esistenza di una causa di esonero dall'obbligo di predisposizione delle stesse.

Questo è quanto ha affermato la sezione VI-2 della Corte di Cassazione, con ordinanza n. 18575, del 2 settembre 2014 , in accoglimento dell'impugnazione della sentenza di secondo grado del Tribunale di Napoli, che aveva confermato la sussistenza della violazione, ex art. 7, comma 8, del D.Lgs. 30 aprile 1992, n. 285 (di seguito anche solo "Codice della Strada") ascritta alla ricorrente, sostenendo che quest'ultima non avesse assolto l'onere di provare l'insussistenza di motivi di esonero dall'obbligo del Comune di prevedere aree per la sosta gratuita.

In particolare, il citato art. 7, comma 8, del Codice della Strada prevede che qualora il comune disponga l'installazione di dispositivi di controllo di durata della sosta a pagamento, "su parte della stessa area o su altra parte nelle immediate vicinanze, deve riservare una adeguata area destinata a parcheggio rispettivamente senza custodia o senza dispositivi di controllo di durata della sosta. Tale obbligo non sussiste per le zone definite a norma dell'art. 3 "area pedonale" e "zona a traffico limitato", nonché per quelle definite "A" dall'art. 2 del decreto del Ministro dei lavori pubblici 2 aprile 1968, n. 1444, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 97 del 16 aprile 1968, e in altre zone di particolare rilevanza urbanistica, opportunamente individuate e delimitate dalla Giunta nelle quali sussistano esigenze e condizioni particolari di traffico."

Il Tribunale di Napoli, in secondo grado, aderendo alla tesi sposata dal Giudice di Pace di Napoli, in primo grado, aveva sostenuto che la ricorrente, nel contestare l'irrogazione della sanzione amministrativa de qua, avrebbe dovuto dimostrare non solo l'assenza di aree di sosta gratuita, nelle vicinanze dell'area per il parcheggio a pagamento, ma anche l'insussistenza delle sopra riportate cause di esonero dall'obbligo del Comune di prevedere aree di sosta gratuita, avendo il Tribunale ritenuto insufficiente, a tal fine, la semplice eccezione sollevata dalla ricorrente, con la quale la stessa ha eccepito la mancanza delle suddette esimenti.
In tal modo, i giudici di prima e seconda istanza avevano posto a carico della ricorrente l'onere fornire una prova negativa, tale da risolversi sostanzialmente in una probatio diabolica.



Motivi della decisione



Discostandosi dalla tesi sposata dai giudici di primo e secondo grado, la Corte di Cassazione ha affermato, come già fatto più volte in precedenza (Cass. Civ., sez. II, sentenza 20 gennaio 2010, n. 927; Cass. Civ., sez. I, sentenza 7 marzo 2007, n. 5277), che, nei giudizi di opposizione a sanzione amministrativa, l'amministrazione opposta (nella fattispecie il Comune di Napoli), sebbene sia formalmente convenuta in giudizio, sostanzialmente assuma la posizione di attrice.
Pertanto, ai sensi dell'art. 2697 del codice civile, spetta a quest'ultima fornire la prova dell'esistenza degli elementi fattuali integranti la violazione contestata, mentre compete all'opponente, che ricopre la posizione sostanziale del convenuto, la prova dei fatti impeditivi od estintivi della violazione.

Gli ermellini hanno ritenuto che la ricorrente abbia assolto l'obbligo di provare i fatti impeditivi od estintivi della violazione, eccependo l'inesistenza di aree destinate alla sosta gratuita, nelle vicinanze delle aree per la sosta a pagamento, nonché l'insussistenza di cause esimenti il Comune opposto da tale obbligo, esaurendo così il proprio obbligo processuale.
Sarebbe stato onere dell'amministrazione sollecitata, quindi, smentire l'eccezione, producendo in giudizio i documenti comprovanti l'adempimento dell'obbligo di cui all'art. 7, comma 8, del Codice della Strada, da parte del Comune, oppure l'esistenza di una delle cause di esonero elencate nella disposizione normativa sopra citata.

In ottemperanza a quanto sopra rilevato, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e, per gli effetti, ha cassato la sentenza impugnata, rinviando al Tribunale di Napoli, in diversa composizione, per l'emanazione di una nuova sentenza, conforme al principio sopra enunciato.

 

 

sa ilsole24ore.it

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 30 Settembre 2014
stampa
Condividi


Area Riservata


Attenzione!
Stai per cancellarti dalla newsletter. Vuoi proseguire?

Iscriviti alla Newsletter
SOCIAL NETWORK