La Polizia Giudiziaria sulla scena del crimine nei reati di competenza della Polizia Tributaria
Le disposizioni del codice di rito per la descrizione delle attività investigative da compiere da parte della Polizia Giudiziaria (oltre, PG) nel locus commissi delicti (relative all’assicurazione delle fonti di prova e alla raccolta di quant’altro serva per l’applicazione della legge penale) sono generalmente individuate negli artt. 244, 348, 354, 359 e 360 c.p.p. Trattasi di attività irripetibili, ad alto impatto probatorio: non a caso sono inserite direttamente nel fascicolo per il dibattimento (art. 431, comma 1, lett. b, c.p.p.) e possono essere lette in dibattimento (art. 511 c.p.p.).Pur se non si rinviene nel c.p.p. una differenza nelle competenza dei diversi corpi che esercitano le funzioni di PG, esiste, tuttavia, una distinzione nel caso di reati tributari...
da il Centauro n. 178