Guida in stato di ebbrezza - Accertamento - Sostituzione della pena inflitta con il lavoro di pubblica utilità - Lavoro svolto al di fuori dell’ambito della sicurezza e dell’educazione stradale - Discrezionalità del giudice nell’individuazione di un diverso campo di attività - Ammissibilità.
L’estinzione del reato di guida in stato di ebbrezza a seguito della effettiva prestazione del lavoro di pubblica utilità, secondo quanto previsto dall’art. 186, comma 9 bis, C.d.S., non è impedita dalla circostanza che detto lavoro sia stato svolto al di fuori del campo della sicurezza e dell’educazione stradale, del quale si dice soltanto, nella citata disposizione normativa, che esso deve essere scelto “in via prioritaria”, senza che, quindi, ciò precluda la possibilità, per il giudice, di individuare, per lo svolgimento del lavoro, ai sensi dell’art, 54 del D.L.vo n. 274/2000 e del D.M. 21 marzo 2001, un diverso campo di attività. (Cass. Pen., Sez. I, n. 50909 del 17.12.2013) - [RIV-1402P115] (Art. 186 cs)