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Autotrasporto - Obbligo di cronotachigrafo - Alterazione del cronotachigrafo - Artt. 437 c.p. e 179, comma 2, c.s. - Concorso - Esclusione - Applicazione del principio di specialità

(TRIBUNALE PENALE DI TREVISO, 20 novembre 2013, n. 1020)

La disposizione di cui all’art. 179, comma 2, del codice della strada deve ritenersi speciale rispetto a quella di cui all’art. 437 c.p.; ne consegue che anche se si considera il cronotachigrafo come un apparecchio destinato a prevenire infortuni sul lavoro, chi circola con il cronotachigrafo dopo averlo alterato in modo da impedirne il funzionamento, risponde solo della violazione amministrativa prevista dal codice della strada e non del delitto di cui all’art. 437 del codice penale, ciò in applicazione del principio di specialità stabilito, per i rapporti tra fattispecie penali e violazioni amministrative, dall’art. 9 della legge 24novembre 1981 n. 689. (Tribunale Pen. di TV, n. 1020 del 20.11.2013) [RIV-1401P55] Art. 179 cs

 

 

>LEGGI LA SENTENZA

 

 

 

 

 

Mercoledì, 20 Novembre 2013
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