Depenalizzazione - Ordinanza-ingiunzione - Opposizione - Potere del Prefetto di delegare, ex art. 205, c.s., la tutela giudiziaria all'amministrazione destinataria dei proventi.
In materia di opposizione a sanzioni amministrative emesse per violazione delle norme sulla circolazione stradale, l'art. 205, terzo comma, del codice della strada, che consente al Prefetto, ove sia legittimato passivo nel giudizio di opposizione, di delegare la tutela giudiziaria alla amministrazione cui appartiene l’organo accertatore qualora questa sia anche destinataria dei proventi, va interpretata nel senso che oggetto della delega (analogamente alla delega contemplata dall'art. 23, quarto comma, della legge n. 689 del 1981) è esclusivamente la difesa dell'amministrazione prefettizia nel giudizio di opposizione e non anche l'autonomo potere di impugnare la sentenza ove sfavorevole.