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CQC ecco quanto emanato dal Ministero dei Trasporti

Sulla annosa questione della CQC, è intervenuto il Ministero dei Trasporti, attraverso la direzione generale della motorizzazione, pubblica una nuova circolare sulla CQC datata 22 settembre 2014 prot. 20368 avente ad oggetto:
Oggetto: Abilitazioni CQC e conseguimento della patente di guida delle categorie C, CE, D o DE in deroga dai limiti di età.

Come è noto, il decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 15 del 18 gennaio 2013 prevede la possibilità di conseguire le patenti di guida delle categorie C, CE, D o De in deroga ai limiti di età di 21 e 24 anni previsti dalla direttiva 2006/126/CE, frequentando un corso di formazioni iniziale CQC.

A seguito dell’emanazione di questa disposizione, sul territorio nazionale un rilevante numero di candidati al conseguimento delle citate categorie, di età inferiore a 21 e 24 anni, ha frequentato la parte teorica (e in alcuni casi anche le lezioni pratiche collettive) dei corsi di qualificazione iniziale.

Tuttavia detti soggetti non hanno potuto completare le procedure per ottenere il rilascio della qualificazione CQC e della patente di guida, perché la norma applicativa del citato art. 18 del decreto legislativo 16/2013 è stata emanata con il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti 20 settembre 2013, pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale solamente il 20 maggio 2014.

Tanto premesso, si evidenzia che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità.

Di conseguenza, coloro che lo hanno frequentato possono presentare richiesta per sostenere l’esame di teoria per il conseguimento della patente di guida. Superato detto esame e ottenuta l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida, detti conducenti potranno svolgere le esercitazioni pratiche del corso di qualificazione iniziale.

A tal proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni, alla Direzione Generale territoriale e all’Ufficio Motorizzazione civile competenti, specificando che si tratta di ”calendario integrativo del corso già svolto dal … al … il cui avvio è stato comunicato in data …., al fine di consentire ai candidati sottoelencati di conseguire la patente di guida in deroga ai limiti di età, come previsto dall’art. 18 del decreto legislativo 16 gennaio 2013, n. 2. (a seguire i nomi degli allievi)”.

Terminato il corso, gli allievi potranno sostenere l’esame per il conseguimento dell’abilitazione CQC e, in caso di esito positivo, l’esame per il conseguimento della patente di guida.

Con questo intervento legislativo, il Ministero ha ora sbloccato queste situazioni, applicando in sostanza l’iter descritto con la circolare prot. 13388 del 17 Giugno 2014, tenuto conto che il corso teorico di qualificazione iniziale non ha scadenza di validità.

Pertanto, i soggetti di cui sopra:

possono sostenere l’esame di teoria per la patente di guida;

ad esame superato, otterranno l’autorizzazione ad esercitarsi alla guida con cui poter svolgere la parte pratica del corso di qualificazione iniziale per la CQC. A questo proposito, i soggetti formatori dovranno presentare un nuovo calendario delle esercitazioni alle sedi competenti (D.G.T e motorizzazione);

infine, conseguita l’abilitazione CQC, potranno sostenere l’esame di pratica per ottenere la patente di guida.

Le disposizioni sopra riportate, inserite nella già citata circolare, hanno validità di un anno dalla data di emanazione della presente circolare quindi fino al 22 settembre 2015.

 

 

da motorioggi.it

 

 

 

 

 

Venerdì, 10 Ottobre 2014
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