Non sempre i vigili e/o la polizia stradale, dopo un sinistro, devono procedere alla contestazione immediata della multa.
Secondo quanto disposto dal codice della strada, in alcuni casi particolari, in caso di infrazione da parte del conducente di un’autovettura, gli agenti non hanno l’obbligo di contestare immediatamente la multa al conducente.
Ricordiamo ad esempio, le ipotesi di multa per eccesso di velocità o per il passaggio con il semaforo rosso.
Ma, stando a quanto deciso dalla Corte di Cassazione, con la sentenza 21264/14, l’elenco indicato nella legge non è tassativo: dunque, si potrebbero configurare ipotesi, non rientranti formalmente nell’ordinamento legislativo, in cui, pur essendo mancata la contestazione immediata, la multa è comunque legittima.
A parere dei giudici di piazza Cavour, uno di questi casi ricorre quando, a seguito dell’infrazione stessa, si è verificato un sinistro stradale e la polizia è impegnata nel ricostruire la dinamica del sinistro. In tale fattispecie, gli agenti non sono nella condizione di dedicarsi a rendere subito edotto il trasgressore degli estremi della violazione del codice della strada, e, pertanto, possono farne anche a meno.
Da notare bene, comunque, che per restare valido, il verbale di multa deve contenere un seppur minimo accenno e riferimento al sinistro stradale verificatosi, circostanza che ha dispensato la polizia dalla contestazione immediata.
Pertanto, in quest’ottica, la multa notificata al trasgressore può anche evitare di menzionare in modo esplicito i motivi dell’omessa contestazione immediata, ma può limitarsi a uno sbrigativo richiamo al numero del sinistro stradale accertato dai vigili urbani.
La pronuncia emanata dagli Ermellini è di fondamentale importanza, poiché lascia una enorme porta aperta agli agenti.
Se, dapprima, l’elenco delle multe in cui era obbligatoria la contestazione immediata era considerato tassativo dalla maggior parte dei Tribunali, d’ora in avanti, si potranno verificare casi, ulteriori rispetto a quelli indicati dalla legge, nei quali la polizia non dovrà procedere subito, come quando, appunto, è impegnata a ricostruire la dinamica del sinistro.