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Corte di Cassazione 14/10/2014

Offese su un blog: non è applicabile la legge sulla stampa

(Tribunale Lecco, sez. II civile, 03 ottobre 2014)

Non è configurabile la responsabilità civile del titolare di un blog a seguito dell’accertamento della commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa-internet ai sensi dell’art. 57 C.P. in quanto il dato letterale della normativa sulla stampa non consente la sua riferibilità all’informazione via web caratterizzata da elementi ontologicamente diversi rispetto all’informazione classica né d’altro canto è consentita nel nostro ordinamento, in materia penale, l’interpretazione analogica in malam partem.

 

Con la sentenza 3 ottobre 2014 il Tribunale di Lecco si pronuncia in tema di responsabilità del blogger nel caso di commenti diffamatori presenti sullo stesso sito.

 

Il caso di specie, difatti, vede il titolare di un blog citato in giudizio da diverse persone offese per i commenti ingiuriosi ed oltraggiosi presenti sulla piattaforma web e non filtrati o rimossi dal responsabile del sito. In particolare, quindi, viene richiesto dagli attori di concludere circa la responsabilità civile del convenuto “previo accertamento incidenter tantum della commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa-internet ai sensi dell’art. 57 C.P.”. Quest’ultimo accertamento però trova seri ostacoli nel nostro ordinamento.

 

L’organo giudicante, difatti, alla luce dell’attuale normativa vigente, giustamente respinge tale richiesta poiché la norma invocata dagli istanti prevede nel settore della carta stampata la responsabilità, per omesso controllo, in capo al direttore responsabile (obbligatoriamente presente in tutti i periodici a stampa) per i contenuti dal medesimo non direttamente prodotti. Tale norma, quindi, riguarda una realtà diversa da quella della rete e la stessa giurisprudenza nella maggior parte dei casi ha concluso negativamente circa la possibilità di applicare l'art. 57 c.p. al mondo della Rete.

 

La Suprema Corte, difatti, ha più volte sottolineato l’impossibilità di reperire all’interno dell’ordinamento una norma giuridica che consenta di estendere tout court, in via analogica o interpretativa, alle pubblicazioni su internet la disciplina prevista per la stampa (per tutte: Cass. Pen. sez. V, sentenza 1° ottobre 2010, n. 35511; Cass. Pen. sez. V, sentenza 29 novembre 2011, n. 44126).

 

La stessa Corte di legittimità ha sottolineato che il dato letterale della normativa sulla stampa non consente la sua riferibilità all’informazione via web caratterizzata da elementi ontologicamente diversi rispetto all’informazione classica, nonché foriera di forti problematiche in relazione alla esigibilità di analoghi poteri e possibilità di controllo da parte del gestore dell’informazione via internet.

 

D’altro canto, come giustamente sostiene il Tribunale di Lecco, nemmeno può sostenersi, di fronte all’evidente vuoto normativo, creatosi a seguito dell’inerzia del legislatore rispetto al progresso delle tecnologie informative, che tale carenza possa essere colmata dall’interprete, stante il chiaro divieto di interpretazione in malam partem che sorregge l’applicazione delle norme sanzionatorie, in particolar modo di quelle penali. Difatti, proprio in merito a questa problematica, diversi sono i disegni di legge che cercano di colmare questo vulnus normativo come il DDL n. 25 Costa-Verdini, già positivamente passato al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati e fortemente osteggiato dalla comunità del web per le evidenti pesanti ripercussioni di tali disposizioni nei confronti di quella classica libertà di manifestazione del pensiero che contraddistingue Internet ed in particolare gli strumenti del web 2.0.

 

La stessa Corte Costituzionale con l’Ordinanza n. 337/2011 ha rammentato come, in materia di comportamenti tipicamente omissivi (quale è quello del Direttore Responsabile nel settore della stampa tradizionale), anche la responsabilità civile per il risarcimento dei danni può essere contemplata solamente in presenza di un preciso obbligo giuridico, sancito da una norma esplicita.

 

Nel caso di specie, poi, c’è da puntualizzare che un blog è molto diverso da un giornale e di questa differenza l‘organo giudicante ne è ben consapevole. Difatti il titolare del blog non risulta essere editore, direttore responsabile o detentore di un sito destinato a gestire, seppure a mezzo internet, uno strumento di informazione equiparabile alla carta stampata (come, ad esempio, un giornale online). Il titolare di un blog è semplicemente il primo utilizzatore e promotore di uno spazio allocato su un sito internet detenuto da altro soggetto che fornisce questo servizio. Quindi anche per questi motivi la fattispecie in esame è assolutamente inaccostabile, anche in via di interpretazione analogica, a quella prevista dall'art. 57 C.P. e dalle disposizioni sulla stampa.

 

(Nota di Michele Iaselli)

 

 

Tribunale di Lecco

Sezione II Civile

Sentenza 3 ottobre 2014

 

REPUBBLICA ITALIANA

 

In nome del Popolo Italiano

 

TRIBUNALE DI LECCO

 

Sezione II Civile

 

Il Tribunale di Lecco, Sezione II Civile, in persona del

 

dott. Piero CALABRO’

 

in funzione di Giudice Unico ha pronunziato la seguente

 

 

SENTENZA

 

 

 

nella causa civile iscritta al R.G. n.2406/2013 promossa con atto di citazione notificato in data 3.7.2013

da

 

F. F. (OMISSIS)

 

C. S. F. (OMISSIS)

 

F. A. (OMISSIS), rappresentati e difesi dall’avv. Chiara Adele Citterio, presso il cui studio in Lecco via F.lli Cairoli n.41 hanno eletto domicilio…………...ATTORI

 

contro

 

F. P. (OMISSIS), rappresentato e difeso dagli avv.ti Massimiliano e Cristiano Lieto, presso il cui studio in Milano via Olmetto n.3 ha eletto domicilio….....CONVENUTO

 

Oggetto della causa: risarcimento danni da diffamazione

 

All’udienza del 14.5.2014 i procuratori delle parti precisavano le rispettive

 

CONCLUSIONI

 

come da n.9 fogli vistati dal G.U. ed allegati al processo verbale

 

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

 

Con atto di citazione notificato in data 3.7.2013 F. F., C. S. F. e F. A. convenivano in giudizio, innanzi a questo Tribunale, F. P. per sentirlo condannare al risarcimento di tutti danni sofferti in conseguenza della diffusione, a mezzo di un blog internet, di espressioni ingiuriose e diffamatorie.

 

Deducevano gli attori che i commenti contenenti tali affermazioni erano stati ospitati sul blog “La Nave dei Sogni” gestito dal convenuto, che non ha provveduto al loro filtraggio ed alla loro tempestiva eliminazione.

 

Ritualmente costituitosi in giudizio, F. P. contestava in fatto e diritto l’avversa domanda e ne chiedeva la reiezione.

 

Compiutamente trattato ed istruito in via documentale il processo e precisate le conclusioni delle parti, la causa era, quindi, definitivamente trattenuta per la decisione dal Tribunale in composizione monocratica ex art.50ter CPC.

 

MOTIVI DELLA DECISIONE

 

La domanda attrice non può essere accolta.

 

Gli attori hanno richiesto dichiararsi la civile responsabilità del convenuto “previo accertamento incidenter tantum della commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa-internet ai sensi dell’art.57 C.P.”.

 

Tale norma, come è noto, prevede nel settore della carta stampata la responsabilità, per omesso controllo, in capo al direttore responsabile (obbligatoriamente presente in tutti i periodici a stampa) per i contenuti dal medesimo non direttamente prodotti.

 

In giurisprudenza si è largamente discusso in relazione all’applicabilità di tale norma e disciplina anche all’informazione via web e, nonostante isolate affermative decisioni della giurisprudenza di merito, l’orientamento in gran parte prevalente, soprattutto della Corte di legittimità, è stato di segno negativo.

 

Più precisamente, la Suprema Corte ha più volte sottolineato l’impossibilità di reperire all’interno dell’ordinamento una norma giuridica che consenta di estendere tout court, in via analogica o interpretativa, alle pubblicazioni su internet la disciplina prevista per la stampa (per tutte: Cass. Pen. sez. V 1.10.2010 n.35511; Cass. Pen. sez.V 29.11.2011 n.44126).

 

La Corte di legittimità, in estrema sintesi, ha sottolineato che il dato letterale della normativa sulla stampa non consente la sua riferibilità all’informazione via web caratterizzata da elementi ontologicamente diversi rispetto all’informazione classica, nonché foriera di forti problematiche in relazione alla esigibilità di analoghi poteri e possibilità di controllo da parte del gestore dell’informazione via internet.

 

Dunque, l’orientamento giurisprudenziale dominante -al quale questo Giudice ritiene senz’altro di dover aderire- non lascia spazio ad alcun dubbio sulla inapplicabilità al settore dell’informazione diffusa via internet delle disposizioni incriminatrici dettate in materia di carta stampata, su tutte quella di cui all’art. 57 C.P.

 

Né può sostenersi, di fronte all’evidente vuoto normativo, creatosi a seguito dell’inerzia del legislatore rispetto al progresso delle tecnologie informative, che tale carenza possa essere colmata dall’interprete, stante il chiaro divieto di interpretazione in malam partem che sorregge l’applicazione delle norme sanzionatorie, in particolar modo di quelle penali: ne costituiscono la miglior riprova gli innumerevoli disegni di legge ancora giacenti nella aule parlamentari, destinati a regolamentare, finalmente, questa materia (per tutti, il DDL n.25 Costa-Verdini, già positivamente passato al vaglio della Commissione Giustizia della Camera dei Deputati).

 

La stessa Corte Costituzionale, allorquando con Ordinanza n.337/2011 in data 16.12.2011 ebbe a dichiarare la manifesta inammissibilità della questione di legittimità costituzionale delle Disposizioni sulla stampa (nella parte in cui si esclude dalla responsabilità civile ivi prevista il proprietario ed editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici), ha in modo chiaro evidenziato:

 

-che “la dichiarazione di illegittimità costituzionale della norma censurata dovrebbe condurre a qualificare come illecita la condotta di soggetti (il proprietario e l'editore del sito web, sul quale vengono diffusi giornali telematici recanti notizie ritenute diffamatorie) non compresi nella previsione di detta norma nel momento in cui la condotta stessa fu realizzata”;

 

-che, per di più, “l'eventuale accoglimento della questione non potrebbe condurre ad una pronuncia di condanna al risarcimento del danno del presunto responsabile civile nel giudizio a quo, perché, come è stato già chiarito, una sentenza di questa Corte non può avere l'effetto di rendere antigiuridico un comportamento che tale non era nel momento in cui è stato posto in essere (sentenza n. 202 del 1991; ordinanza n. 71 del 2009)”;

 

-che, infatti, “la condotta di un soggetto può essere assunta a fonte di responsabilità civile per il risarcimento dei danni soltanto se, quando fu compiuta, sussisteva un preciso obbligo giuridico sancito da una norma conoscibile dall'agente (sentenza n. 202 del 1991 citata)”.

 

Dunque, in aggiunta alle ampie motivazioni fornite dalla Corte di Cassazione in relazione alle differenze ontologiche tra carta stampata ed informazione via web nonché al divieto di interpretazioni in malam partem, il Giudice delle Leggi ha rammentato come, in materia di comportamenti tipicamente omissivi (quale è quello del Direttore Responsabile nel settore della stampa tradizionale), anche la responsabilità civile per il risarcimento dei danni può essere contemplata solamente in presenza di un preciso obbligo giuridico, sancito da una norma esplicita.

 

Del resto, come rammentato dalla Corte di Cassazione, in ossequio a tale ontologica differenziazione anche “le garanzie costituzionali in tema di sequestro della stampa non si applicano agli interventi effettuati su un "forum" di discussione nell'ambito di un sito internet, in quanto non rientrano nella nozione di "stampato" o "di prodotto editoriale" cui è estesa, ai sensi dell'art. 1 L n. 62 del 2001, la disciplina della legge sulla stampa” (Cass.Pen. sez.III 11.12.2008 n.10535).

 

Ciò detto, la domanda attrice dovrebbe essere (per tali sole ragioni) respinta, avendo gli attori subordinato l’affermazione della civile responsabilità del convenuto, come già detto, al “previo accertamento … della commissione del reato di diffamazione a mezzo stampa-internet ai sensi dell’art.57 CP”.

 

A maggior ragione, comunque, l’inaccoglibilità delle pretese risarcitorie degli attori è testimoniata dalla peculiarità del caso di specie.

 

F. P., in effetti, non risulta essere editore, direttore responsabile o detentore di un sito destinato a gestire, seppure a mezzo internet, uno strumento di informazione equiparabile alla carta stampata (come, ad esempio, un giornale online).

 

Il convenuto era ed è, semplicemente, il promotore e primo utilizzatore di un c.d. blog, vale a dire di uno spazio allocato su un sito internet (nel caso in esame: www.splinder.com ) detenuto da altro soggetto (DADA spa: docc.12 e 14, fasc. F. P.).

 

Trattasi, all’evidenza, di una fattispecie assolutamente inaccostabile -anche in via di interpretazione analogica- a quella prevista dall’art.57 C.P. e dalle disposizioni sulla stampa.

 

Lungi, pertanto, dall’editare alcunché il F. si è limitato a proporre agli altri bloggers (neppure tenuti a fornire la loro identità) argomenti sui quali esprimere commenti ed opinioni, senza alcuna possibilità di controllo preventivo circa il loro contenuto.

 

Non solo, ma come è stato evidenziato nelle motivazioni del P.M. presso il Tribunale di Como ed accolte dal G.I.P. nel decreto di archiviazione del procedimento penale a carico di F. P. (docc.14-15), l’odierno convenuto ha posto in essere interventi “finalizzati a moderare i contributi degli altri utenti e a smorzare le polemiche, invitando ad evitare insulti e offese”: ciò, del resto, è ampiamente desumibile dalla documentazione prodotta in atti dal medesimo (docc.6-7-8-9).

 

Tantomeno, infine, possono ritenersi applicabili al caso di specie le astratte presunzioni di responsabilità civile dettate dagli artt.2049 e 2050 CC, non risultando gli altri bloggers legati a F. P. da alcuno dei rapporti enucleati dalla prima di tali norme e non potendo certo la gestione di un blog internet essere qualificata come attività pericolosa ai sensi della seconda norma codicistica sopra richiamata.

 

Ovviamente, a diversa soluzione si sarebbe potuti pervenire qualora tutte le denunziate espressioni offensive e diffamatorie fossero state riconducibili in modo diretto alla persona del convenuto: circostanza, questa, in verità dagli stessi attori neppure dedotta.

 

La domanda attrice deve, pertanto, essere respinta.

 

Le spese processuali possono essere dichiarate compensate per l’intero alla luce della peculiarità del caso di specie, delle sue difficoltà interpretative e dell’innegabile vuoto legislativo del quale si è ampiamente detto.

 

p.q.m.

 

Il Tribunale, definitivamente pronunziando sulla domanda svolta con atto di citazione notificato in data 3.7.2013 da F. F., C. S. F. e F. A. nei confronti di F. P., così provvede:

 

1) respinge, nel merito, le pretese risarcitorie degli attori;

 

2) dichiara interamente compensate, tra le parti, le spese processuali.

 

LECCO, 3.10.2014

 

IL GIUDICE UNICO
(dott. Piero Calabrò)

 

 

 

da Altalex

 

 

 

 

 

 

 

Martedì, 14 Ottobre 2014
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