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MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI
PROVVEDIMENTO
27 novembre 2002
Disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada

(G.U. n. 29 del 5.2.2003)

 

MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI


PROVVEDIMENTO
27 novembre 2002
Disciplinare per le scorte tecniche nelle competizioni ciclistiche su strada
(G.U. n. 29 del 5.2.2003)

 

 

IL DIRETTORE DEL DIPARTIMENTO
PER I TRASPORTI TERRESTRI
E PER I SERVIZI INFORMATIVI E STATISTICI
DEL MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI

 

di concerto con

 

IL CAPO DELLA POLIZIA
DIRETTORE GENERALE DELLA PUBBLICA SICUREZZA
DEL MINISTERO DELL’INTERNO

 


        Visto l’art. 9 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, come modificato dall’art. 2 del decreto legislativo 15 gennaio 2002, n. 9, ove è previsto che nel provvedimento di autorizzazione di competizioni ciclistiche che si svolgono sulle strade può essere imposta la scorta da parte di uno degli organi di cui all’art. 12, comma 1, del codice della strada, ovvero, in loro vece, o in loro ausilio, una scorta tecnica effettuata da persone munite di apposita abilitazione;
        Atteso che nello stesso art. 9, comma 6-bis, è data facoltà agli organi di cui all’art. 12, comma 1, del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, richiesti del servizio di scorta, di autorizzare gli organizzatori della competizione ciclistica di avvalersi, in loro vece o in loro ausilio, della scorta tecnica...

 

>LEGGI IL TESTO INTEGRALE

 

 

 

 



Giovedì, 23 Ottobre 2014
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