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Compila e firma a nome di un altro soggetto: non lo sta sostituendo, ma…

Il soggetto che falsamente attesti nell’apposito modulo di comunicazione dei dati del conducente, inviato al comando della polizia stradale, che alla guida dell’autovettura, oggetto della violazione del codice della strada, vi fosse un altro soggetto (diverso dal dichiarante) apponendovi in calce la firma apocrifa di quest’ultimo, è responsabile penalmente per il reato di cui all’art.483 c.p. (falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico). E’ quanto emerge dalla sentenza 33177/14 della Cassazione.

Il caso

La Corte d’appello di Salerno, in parziale riforma del giudizio di primo grado, che aveva condannato l’imputato per il reato di falsità ideologica commessa dal privato in atto pubblico (art. 483 c.p.), rideterminava in senso più favorevole al reo il trattamento sanzionatorio. Ricorreva per cassazione l’uomo, lamentando vizio di motivazione dell’impugnata sentenza, stante l’impossibilità di configurare il reato ex art. 483 c.p., poiché egli non aveva affermato nell’atto inviato alla polizia stradale che alla guida dell’autovettura vi fosse un altro soggetto, ma semplicemente si era limitato a sostituirsi al suddetto soggetto nella compilazione del modulo, ritenendo erroneamente che questi si trovasse alla guida dell’autoveicolo in questione.

Il ricorso - afferma la Corte Suprema – non può essere accolto in quanto inammissibile. Innanzitutto poiché il ricorrente «si limita ad esporre censure che si risolvono in una mera rilettura degli elementi di fatto posti a fondamento della decisione impugnata, sulla base di nuovi e diversi parametri di ricostruzione e valutazione dei fatti, senza che a ciò si accompagni l’individuazione di vizi di logicità tali da evidenziare la sussistenza di ragionevoli dubbi, ricostruzione e valutazione, quindi, in quanto tali, precluse in sede di giudizio di cassazione» (Cass., n. 42369/2006).

In secondo luogo, l’ulteriore causa di inammissibilità del suddetto ricorso deve individuarsi – specifica la Cassazione – nella manifestata infondatezza a sostegno dello stesso. «Come evidenziato, infatti, dalla Corte territoriale, con motivazione approfondita e immune da vizi, l’imputato ha formato consapevolmente un atto falso, rappresentato dal modulo (…) contenente un espresso rinvio alle responsabilità e alle sanzioni penali nel caso di false attestazioni», sicchè tale falsa sostitutiva dichiarazione di certificazione resa ai sensi del d.lgs n. 445/2000 integra chiaramente il delitto ai sensi dell’art. 483 c.p..

D’altra parte, non è ravvisabile nessun comportamento colposo nella condotta del ricorrente, poiché, a prescindere dalle ragioni che lo hanno indotto a farlo, ha scientemente compilato il modulo di comunicazione dei dati del conducente e falsificato la firma di un altro soggetto, che tra l’altro, ha disconosciuto l’atto e precisato di non aver mai posseduto o guidato l’autoveicolo in questione. L’imputato aveva quindi rappresentato una situazione totalmente diversa dalla realtà. La Cassazione dichiara, quindi, inammissibile il ricorso.
 

 

Fonte: www.dirittoegiustizia.it

 


 

ATTENZIONE AD ATTESTARE CHE LA MACCHINA OGGETTO DELLE VIOLAZIONE AL CDS ERA GUIDATA DA UN ALTRO PERCHE’...  (ASAPS)

Venerdì, 24 Ottobre 2014
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