Il curioso “parcheggio” che costituisce reato
La condotta, consistente nel posizionare il proprio veicolo fuoristrada all’imbocco dell’unica via di uscita da un fondo, atta a precludere la libertà di transito del veicolo condotto dalla persona offesa, integra il reato di violenza privata. Lo ha affermato la Cassazione, con la sentenza 32730/14.
Il fatto
La Corte d’appello confermava la sentenza emessa dal Tribunale di primo grado, con la quale l'imputato era stato condannato per il reato di cui all’art. 610 c.p. (violenza privata), per aver costretto la persona offesa a rimanere in un fondo, ostacolandone l’uscita per oltre un’ora. In particolare, la persona offesa aveva dichiarato ai giudici che l’imputato, per impedirgli di uscire, aveva posizionato il proprio veicolo fuoristrada all’imbocco dell’unica via di uscita. Avverso la sentenza della Corte territoriale proponeva ricorso per cassazione l’imputato.
A giudizio della Corte di Cassazione, il giudice di merito ha correttamente ritenuto applicabile nella specie l’ipotesi prevista dall’art. 610 c.p., dato il contenuto delle dichiarazioni della persona offesa, in ordine alle modalità di realizzazione del fatto. Conseguentemente, deve ritenersi ritualmente affermata la responsabilità dell’imputato per il reato di violenza privata, stante il riferimento alla condotta del ricorrente idonea a precludere la libertà di transito del veicolo che conduceva la persona offesa.
D’altra parte, provato è anche l’elemento psicologico del reato, che risulta qualificato da dolo generico (Cass., Sez. II, n. 2539/85). Infine, non ha alcuna rilevanza la circostanza addotta dal ricorrente, che afferma l’esistenza di un contratto di affitto del fondo agricolo a proprio favore, avendo la condotta illecita riferimento alla limitazione della libertà di movimento della persona offesa (Cass., Sez. V, n. 2545/85). Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Fonte: www.dirittoegiustizia.it
da lastampa.it