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Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni - Risarcimento diretto - Regolare invio di richiesta di risarcimento - Offerta tardiva da parte dell'assicuratore - Mancanza di congruità e motivazione dell'offerta - Illegittimità.
Assicurazione obbligatoria - Risarcimento danni Risarcimento diretto - Spese legali stragiudiziali - Debenza.

(Giudice di Pace Civile di Maddaloni 31 marzo 2008, n. 493)

In regime di risarcimento diretto, nel caso di danni a cose, è illegittima l'offerta di risarcimento da parte dell'assicuratore pervenuta al danneggiato dopo la scadenza del termine previsto dall'art. 148 cod. assic. e che, inoltre, difetti dei parametri della congruità e della motivazione, pur essendo la richiesta di risarcimento pervenuta all’assicuratore, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento, completa di tutti i dati essenziali e provvista altresì del modello C.A.I. sottoscritto dai conducenti. (D.L.vo 7 settembre 2005, n. 209, arto 1:48).
Sebbene il nuovo codice delle assicurazioni private non preveda la corresponsione di onorari al procuratore del danneggiato durante la fase stragiudiziale tesa alla composizione bonaria della vertenza, tuttavia tali spese legali devono essere rimborsate in ragione del diritto di difesa, costituzionalmente garantito, di farsi assistere da un legale di fiducia, purché, comunque, tali spese siano comprovate. (Nella fattispecie il giudice di pace non ha accolto la domanda del professionista perché non era stata versata nessuna notula relativa alle pretese spese sostenute).

 

 

 

 

 

Lunedì, 31 Marzo 2008
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