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Contratti in genere - Contratto atipico - Parcheggio - Non custodito - Furto di autovetture parcheggiata - Dovere di custodia - Esclusione

(Corte di Appello Civile di Milano, Sez. III, 14 febbraio 2008, n. 460)

Il Comune o l’azienda a cui venga affidata la gestione di area di parcheggio sono liberi di scegliere nell’ambito dell’autonomia contrattuale, il tipo di parcheggio (se custodito o non) da evidenziare nel regolamento da affiggere all’ingresso ed a varie parti della infrastruttura, sicché l’utente che superi col proprio veicolo il dispositivo d’accesso e lo parcheggi all’interno di parcheggio non custodito conclude un contratto atipico di locazione di area.

 

 

 

 

 

 

Giovedì, 14 Febbraio 2008
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