Commento di un anonimo operatore di polizia
sulla variazione nominativa dell’intestatario della carta di circolazione per disponibilità
del veicolo per un periodo superiore a 30 giorni
Il 3 novembre 2014 è una data che preoccupa molti automobilisti ed aziende.
Come molte altre novità introdotte nel luglio 2010 dalla Legge nr. 120 e rimaste nei cassetti di ministeri e uffici legislativi, dopo oltre 4 anni (che tempestività!) entreranno in vigore le norme in materia di utilizzo dei veicoli, motoveicoli e rimorchi in caso di variazione delle generalità della persona fisica intestataria della carta di circolazione relativa o della denominazione dell’ente intestatario della carta di circolazione, o nel caso in cui si verifichi la temporanea disponibilità, per un periodo superiore a 30 giorni, di un veicolo intestato a soggetto terzo (a titolo di comodato, affidamento in custodia giudiziale o locazione senza conducente); in questi casi il soggetto interessato (avente causa) deve richiedere all’ufficio del Dipartimento per i trasporti l’aggiornamento della carta di circolazione.
In caso di mancato rispetto dell’obbligo, scatterà una sanzione minima di € 705.
La novità era stata inserita nel Codice della Strada dalla Legge n. 120/2010 ed il regolamento era stato adottato con il D.P.R. n. 198/2012, ma la nuova procedura diverrà operativa proprio solo dal 3 novembre 2014 quando saranno attivate le necessarie procedure informatiche. Dopo la prima circolare del Ministero dei Trasporti del luglio 2014, ieri, ad una settimana dall’entrata in vigore scopriamo ulteriori novità che, a parere di chi scrive, vanificano in parte lo scopo per cui il legislatore aveva deciso di introdurre una così importante modifica, viste le truffe, i raggiri o meglio i sotterfugi che molti automobilisti ponevano (e che continueranno a porre) in essere per non vedersi notificare verbali al Codice della Strada.
A pagina 9 della circolare MIT prot. n. 23743 del 27.10.2014 leggiamo testualmente che “Sono da ritenere escluse dall’ambito di applicazione ...l’utilizzo dei veicoli aziendali in disponibilità a titolo di fringe-benefit (retribuzioni in natura consistenti nell’assegnazione dell’auto aziendale ai dipendenti che le utilizzano sia per esigenze di lavoro sia per esigenze private); in tal caso infatti non ricorre il caso di comodato, venendo meno il carattere della gratuità”.
Qualche mio collaboratore mi ha suggerito un termine: GENIALI. Si era detto e scritto che si voleva rendere possibile l’identificazione del conducente abituale/responsabile della circolazione e delle violazioni o peggio di fenomeni di pirateria stradale???
Stiamone certi...chi faceva il furbo prima, continuerà a farlo...Alla faccia della sicurezza stradale e di quelli che solitamente non sfuggono ai controlli e alle sanzioni, quando sbagliano. E qui che gli organi di polizia stradale devono dare il meglio delle loro professionalità e stanare questi “furbetti”.
Allora auguri di buon lavoro ai nostri agenti. (ASAPS)
Le giuste perplessità sollevate da un nostro iscritto operatore di polizia. (ASAPS)