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Pedoni - Circolazione dei pedoni - Diritto di precedenza del conducente del veicolo

(Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15229)

 In tema di responsabilità da sinistri stradali, l’osservanza delle norme precauzionali scritte non fa venir meno la responsabilità colposa dell’agente, perché esse non sono esaustive delle regole prudenziali realisticamente esigibili rispetto alla specifica attività o situazione pericolosa cautelata potendo residuare una colpa generica in relazione al mancato rispetto della regola cautelare non scritta del neminem laedere, la cui violazione costituisce colpa per imprudenza. (In applicazione del principio, la S.C. ha ritenuto insufficiente ai fini dell’esclusione della responsabilità dell’imputato-investitore, il mero rilievo che egli fosse favorito dal diritto di precedenza).(Cass. Pen., Sez. IV, 11 aprile 2008, n. 15229)
 

 

 

 

 

Venerdì, 11 Aprile 2008
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